Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 23/10/1995
avverso l’ordinanza del 30/12/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 30 dicembre 2024, con la quale 4 Cr di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3), 4), 5) e del provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto degli indici rivelatori della progettazione della serie di delitti di cui al sentenze, svalutando profili fattuali passati in rassegna nell’esposizione contenuta nel ricorso;
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte, l’insussistenza di specifici indici connessione teleologica tra esse, la natura di talune condotte che ne rivela il carattere estemporaneo, come gli episodi di resistenza a pubblica ufficiale, di lesione e di evasione, le valutazioni già svolte dal giudice della cognizione nella decisione sub 3), quando è stato chiamato a valutare la sussistenza dell’unicità del disegno con riguardo alla sentenza sub 1), l’assenza di ogni elementi di correlazione tra le condotte di spaccio di stupefacenti con quelle di contraffazione delle armi rubate); ha evidenziato l’assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio e idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso, infine concludendo che emergevano indicatori di una spiccata propensione a delinquere piuttosto che di una previa unitaria programmazione di tutte le condotte oggetto delle sentenze;
che doveva quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
Il,COGNOME bere estensore
Il Presidente