Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 02/01/1978
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
NOME
che ha concluso chiedendo
t
u((.4 GLYPH c.,9 7A – .9
udito 9:rfénsore
Ok,
-(yA”‘ Q. ’14
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13 marzo 2025, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa il 25 giugno 2024 che ha condannato l’imputato per i reati di atti persecutori e quello di cui all’articolo 387-bis cod. pen. per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa impostogli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa con provvedimento del 14 Aprile 2023. I delitti sono stati considerati in entrambi i giudizi avvinti dal nesso d continuazione «tenuto conto della contiguità temporale e logica dei fatti commessi» (così, pag. 3 sentenza di I grado). Gli atti persecutori risultano commessi dal 13 giugno 2022 (data della fine della convivenza) al 10 ottobre 2023 (data dell’arresto) e il delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen. il 10 ottobre 2023. E’ stata negata, invece, la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i suddetti delitti e quello di maltrattamenti in famiglia giudicato con sentenza della Corte d’appello del 26 settembre 2024 passata in giudicato successivamente alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari confermata con la sentenza qui impugnata.
Il difensore di fiducia dell’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello articolando un unico motivo con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte distrettuale riconosciuto la continuazione tra i delitti di cui alla sentenza impugnata e quello di maltrattamenti in famiglia.
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello.
3.1. I Giudici d’appello, al fine di disattendere la richiesta difensiva, hanno fatto leva sull’unico argomento che «non vi sono elementi per ritenere con certezza che nel momento in cui ha commesso il delitto di maltrattamenti tra il 2017 fino al marzo 2023 avrebbe in seguito commesso i reati per i quali oggi si procede».
Con tale scarna motivazione la Corte d’appello ha mostrato di disattendere quanto reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità e cioè sia che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01), sia che, al fine del riconoscimento del vincolo, è
sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).
Si è anche affermato, sia pur con riguardo alla continuazione da riconoscersi in sede esecutiva, che «il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un’unica sentenza, e può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione».
Orbene, la sentenza impugnata ha valutato solo il fattore temporale senza considerare l’unitarietà del contesto, la sussistenza di un’unitaria spinta a delinquere e tutti quegli altri indici rivelatori di una sostanziale preordinazione d fondo che, se considerati singolarmente non costituiscono un “indizio necessario”, ma che, ove riguardati complessivamente, incrementano la possibilità per riconoscere l’esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838 – 01).
Ed invero, l’unicità di disegno criminoso, normativamente richiesta, non si identifica certo con una generale tendenza a porre in essere determinati reati, però la nozione di continuazione non può neanche confinarsi alla sola ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte. Occorre, dunque, che i singoli reati appaiano, alla luce di una programmazione iniziale, anche di massima, il mezzo utile per il conseguimento di – un unico scopo, prefissato e sufficientemente specifico. E’ dunque la valutazione dell’unitarietà del fine che costituisce elemento alla cui luce valutare i singoli episodi criminosi e verificare se essi siano o meno frutto dell’insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose. Anche tale valutazione manca completamente nella sentenza impugnata per cui, alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Deve essere disposta, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati a norma dell’art.
comma 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Roma, 7 luglio 2025
Il ensigliere estensore
NOME0-o
»
Il dente
torelli