Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5676 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 08/01/1970 avverso l’ordinanza del 21/10/2024 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la diversità strutturale delle condotte dei reati che si chiede di porre in continuazione Ł uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di tale eterogeneità delle condotte poste in essere dal ricorrente, non Ł manifestamente illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, a nulla rilevando che i reati siano legati da ciò che il ricorso chiama ‘filo rosso’ del bisogno di reperire denaro, in quanto un mero programma di reperire denaro in modo illecito Ł un proposito troppo scarno per configurare il medesimo disegno criminoso, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la spinta a delinquere, tanto piø se genericamente economica, e con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del
30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME