Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 31/03/1983
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che:
in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno crimin caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, co «postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariam deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il program vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure de stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordi rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di vol volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Se 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);
«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di u approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omog delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini program vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno ne loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la pr taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque f determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
rilevano, ai fini della prova dell’esistenza del medesimo disegno crimin l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso t che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia de operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essend necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, p l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di so alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio Rv. 284652);
l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di m ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudi sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisame dei fatti;
considerato che:
nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibili medesimo disegno criminoso dei reati per cui NOME COGNOME è stat condannato con le due sentenze di cui al provvedimento impugnato sul riliev della distanza temporale tra i fatti e sulla mancanza di elementi idonei dai desumere la unicità del disegno criminoso, anche con riferimento al luogo commissione delle condotte;
a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola un unico mo ricorso meramente rivalutativo di tutti gli aspetti già esaminati dal giudice;
risulta, in particolare, persuasivo quanto motivato sulla natura fittizia dell’estensione del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1 data di pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, derivando propri da ciò, fra gli altri elementi ostativi al riconoscimento del vincolo, una d temporale tra i fatti totalmente incompatibile con la continuazione;
è stata omessa l’indicazione dell’elemento fattuale asseritamente espu dalla valutazione del giudice adito in funzione della dimostrazione d configurabilità, sin dalla commissione del primo reato, della unicità del dis criminoso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 5/12/2024