Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49077 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49077 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Vista l’ordinanza in epigrafe, con la quale, in relazione ai due reati di cui all’art. 216 L. Fall. giudicati con sentenze del GIP del Tribunale di Monza in data 02/07/2008, irrevocabile il 10/10/2008 e dalla Corte di appello di Milano in data 02/12/2022, irrevocabile il 12/04/2022, è stata rigettata l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell’invocata identità del disegno criminoso;
considerato, in particolare:
che il giudice adito ha stimato essenzialmente ostativo alla sussistenza di una deliberazione unitaria la circostanza che la seconda società fallita (la RAGIONE_SOCIALE) fosse stata costituita solo tredici giorni prima della costituzione della precedente società (la RAGIONE_SOCIALE) ed in considerazione della distanza temporale tra le condotte sottese alle due violazioni, di talchè appariva indimostrato (e inverosimile) che al momento delle prime condotte di bancarotta relative alla società RAGIONE_SOCIALE, NOME avesse già ideato e programmato la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE e le conseguenti successive condotte illecite; ;
visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ribadendo gli assunti già posti a base dell’istanza;
ricordato che
-l’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 – dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).
la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione
estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022);
ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo, con l’iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell’esecuzione;
rilevato infine che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023