Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49079 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49079 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. da NOME AVV_NOTAIO COGNOME, rideterminava la pena inflitta per i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Como in data 03/11/2017 e dalla Corte di Appello di Bologna in data 22/01/2020 nella misura di un anno e un mese di reclusione ed € 700 di multa, rigettando l’istanza per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell’invocata identità del disegno criminoso tra gli ulteriori reati oggetto della richiesta.
Propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, il condannato, che deduce vizio di motivazione e ribadisce gli argomenti sviluppati a sostegno dell’istanza originaria. Il condannato ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in quanto teso a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto incidenti sulla decisione, elementi congruamente apprezzati in sede di merito.
Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse, deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire, ove rinvenuti, la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862).
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati: il Tribunale di Milano, nella sua articolata ordinanza, ha da un lato escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra tutti gli ulteriori fatti reato di cui all’istanza (eccetto quelli per i quali il vincolo della continuazione è stato in effetti riconosciuto), stante il rilevantissimo intervallo temporale, la presenza di
complici diversi e l’assenza di indici significativi del dato progettuale sotteso alle condotte, sottolineando peraltro come l’analogia di quasi tutti i titoli di reato era sintomatica non già dell’attuazione di un progetto criminale unitario, quanto di un’abitualità criminale; ha poi esaminato la richiesta per gruppi di sentenza pervenendo alla medesima conclusione.
Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della riconducibilità dei fatti (anche per gruppi di sentenze) ad unico e originario progetto criminoso senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudice dell’esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare in essa significative carenze.
A tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte – a più riprese – ha affermato che l’accertamento degli indici rilevatori dell’unicità del disegno criminoso <è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023