Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10383 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10383 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 234/2025 SIGE – n. 369/2019) ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze emesse dallo stesso Tribunale foggiano meglio indicate nell’istanza medesima;
Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati perché inerenti ad asseriti vizi di difetto o contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugNOME;
Osservato che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell’evidenziare la distanza cronologica tra gli episodi giudicati con le sentenze indicate nell’istanza, ritenuti non del tutto contigui (risultando commessi tra il 2004 e il 2007: pag. 1 ord. imp.) e nel sottolineare la propensione criminosa, in termini di vera e propria abitulità, del Perchiunno nel porre in essere delitti contro il patrimonio, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. (pagg. 2 ord. imp.), dovendosi a tal fine ribadire che:
l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, COGNOME, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predetermiNOME di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);
deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell’analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza
stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, COGNOME, Rv. 252950-01);
– un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01);
Considerato che, pertanto, l’unico motivo di ricorso non è ammissibile, in quanto non consentito in questa sede, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 marzo . 202