Disegno Criminoso: Perché il Tempo Tra i Reati Conta
Nel diritto penale, il concetto di disegno criminoso, previsto dall’art. 81 del codice penale, rappresenta un istituto di fondamentale importanza. Esso consente di unificare sotto un’unica pena, opportunamente aumentata, più reati commessi in esecuzione di un medesimo piano. Questa finzione giuridica, nota come “reato continuato”, garantisce un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al cumulo materiale delle singole pene. Ma quali sono i limiti per la sua applicazione? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: il fattore temporale.
Il Caso in Analisi
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato con tre sentenze separate per reati legati agli stupefacenti, commessi in momenti diversi: il primo nel 2015, il secondo nel 2020 e il terzo nel 2021. In fase di esecuzione della pena, l’interessato ha chiesto al Tribunale di riconoscere l’esistenza di un unico disegno criminoso tra i tre episodi, al fine di beneficiare della disciplina del reato continuato.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo non provata l’esistenza di un’ideazione unitaria. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i reati, essendo della stessa natura e commessi nello stesso contesto territoriale, dovevano essere considerati parte di un unico programma criminale.
La Decisione della Corte e il Principio sul Disegno Criminoso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice di merito. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi fondamentali che regolano l’istituto del reato continuato, con un focus particolare sull’elemento temporale.
L’Elemento Temporale Come Fattore Decisivo
Il punto centrale della motivazione risiede nella valutazione della distanza temporale tra i reati. Secondo gli Ermellini, un lasso di tempo così significativo – diversi anni tra un episodio e l’altro – è un elemento oggettivo che, anche da solo, è sufficiente a far dubitare e, in questo caso, a escludere che i reati siano frutto di un’unica e originaria programmazione. L’identità del disegno criminoso presuppone un’ideazione unitaria che deve esistere sin dal momento della commissione del primo reato. È difficile, se non impossibile, sostenere che un piano criminale formulato nel 2015 potesse già includere, in modo preordinato, un reato da commettere cinque anni dopo.
L’Unicità del Progetto Criminoso
La Corte ha specificato che per aversi continuazione non basta la semplice reiterazione di condotte illecite dello stesso tipo. È necessaria la prova di un progetto unitario, una deliberazione iniziale che abbracci tutti gli episodi delittuosi. La serialità di un comportamento criminale non equivale automaticamente a un disegno criminoso unico. Quest’ultimo richiede una visione d’insieme e una programmazione che preceda l’azione, non una mera tendenza a delinquere che si manifesta nel tempo.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando come il provvedimento impugnato avesse adeguatamente motivato le ragioni del rigetto. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente evidenziato la necessità che l’identità del disegno criminoso fosse rintracciabile sin dall’inizio, cosa non desumibile dagli atti. Il lungo tempo trascorso tra i reati, hanno ribadito i giudici, impone di escludere un’ideazione unitaria. Inoltre, il ricorso è stato considerato inammissibile anche perché tendeva a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: chi invoca l’applicazione del reato continuato ha l’onere di fornire elementi concreti a sostegno dell’esistenza di un unico e preordinato disegno criminoso. La semplice omogeneità dei reati non è sufficiente. In particolare, una significativa distanza temporale tra le condotte costituisce una forte presunzione contraria, che rende ancora più gravoso tale onere probatorio. La decisione riafferma che il beneficio della continuazione è riservato a chi agisce sulla base di un piano deliberato fin dall’inizio, e non a chi semplicemente reitera nel tempo la propria attività illecita.
Cosa è necessario dimostrare per ottenere il riconoscimento del disegno criminoso?
Secondo l’ordinanza, è necessario che l’identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, dimostrando che tutti gli episodi delittuosi erano parte di un’unica ideazione e programmazione iniziale.
Una grande distanza di tempo tra i reati esclude automaticamente il disegno criminoso?
Sì, la Corte ha stabilito che un lungo lasso di tempo tra i reati è un elemento che, anche da solo, può imporre di escludere che gli stessi siano il frutto di un’ideazione unitaria, rendendo molto difficile, se non impossibile, il riconoscimento della continuazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice precedente fosse ben motivata e che il lungo tempo trascorso tra i reati fosse una ragione sufficiente per escludere il disegno criminoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21713 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2014 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 pen. tra i) i reati oggetto della sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Napol il 24/9/2020, irrevocabile il 7/7/2021 per i reati di cui all’art. 73 D.P.R. 309/19 commessi a Qualiano il 22/4/2020, ii) quelli della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 28/2/2017, irrevocabile il 10/1/2023, per i reati di cui art. 73 D.P. 309/1990, commesso Qualiano il 1/6/2015, e iii) quella emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord il 5/5/2022, per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso a Qualiano il 24/4/2021;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che i fatti ogget delle sentenze si riferiscono alla violazione della stessa norma e si inseriscono n medesimo contesto spazio temporale;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dal commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a distanza di molti anni e come tale elemento, anche da solo, proprio in virtù del lungo tempo trascorso, imponga di escludere che gli stessi siano il frutto di un’ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/20 Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024