Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44201 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44201 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2022 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 19 ottobre 2022, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pescara ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti decisioni irrevocabili; a) sentenza del Gip del Tribunale di Pescara n. 283/2017, irrevocabile il 19 ottobre 2019; b) sentenza del Gip del Tribunale di Pescara n. 184/2019, irrevocabile il 2 luglio 2021.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto mancanti le condizioni legittimanti l’applicazione della continuazione in ragione della insussistenza del medesimo disegno criminoso, dato il notevole lasso di tempo trascorso tra i fatti del 2014 relativi alla prima decisione e quelli di fine 2017, relativi alla seconda sentenza.
Avverso tale decisione COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e mancanza di motivazione, in quanto il giudice dell’esecuzione, nel rigettare l’istanza di riconoscimento della continuazione in executivis, non avrebbe compiuto un’adeguata analisi dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento della continuazione.
Il ricorso è manifestamente infondato e generico, limitandosi ad affermare che il giudice avrebbe dovuto verificare se i furti erano stati programmati unitariamente senza indicare alcun elemento che lo dimostri.
Non è di utilità l’osservazione per cui le violazioni sono state commesse in un arco temporale di circa tre anni, senza alcuna contestualizzazione, trattandosi di un fattore ex se dimostrativo dell’insussistenza del medesimo disegno criminoso – come ha correttamente rilevato l’impugnata ordinanza – non potendosi ammettere che i reati siano stati deliberati con contestuale e sufficientemente specifica programmazione criminosa per un simile dilatato arco cronologico.
Invero, nell’analisi degli indici della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione, il fattore cronologico riveste grande rilevanza trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale.
Si deve puntualizzare che la verifica dell’esistenza del medesimo disegno criminoso – elemento principe dell’istituto della continuazione – non può ridursi a mera fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall’integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l’esistenza di una effettiva unitaria ideazione
programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell’agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa.
In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11 maggio 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente