Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41936 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41936 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di oggetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Milano:
1), in data 15 dicembre 2017, irrevocabile il 5 gennaio 2018, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso in Milano il 14 ottobre 2017;
2) in data 5 dicembre 2017, irrevocabile il 23 febbraio 2018, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso in Milano il 18 ottobre 2017; GLYPH
3) in data 25 marzo 2019, irrevocabile il 13 aprile 2019, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso in Milano il 2 dicembre 2017;
4) in data 28 maggio 2018, irrevocabile l’11 luglio 2018, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso in Milano il 23 marzo 2018.
A ragione osserva che le violazioni, nonostante l’omogeneità, non erano state commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tenuto conto delle diverse modalità di realizzazione dei fatti (in forma sia rronosoggettiva che concorsuale) e dell’arco temporale nel corso del quale si sono dispiegate le condotte criminose, nonché della circostanza che il condannato in tutti gli episodi, salvo per quello oggetto della sentenza sub 3), era stato arrestato in flagranza.
NOME, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. Pen. nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Lamenta che il giudice dell’esecuzione nonostante i puntuali rilievi difensivi, abbia trascurato gli indici rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso offerti. In particolare, non ha attribuito adeguata rilevanza alla circostanza pacifica che tutti i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente sono stati commessi in un arco temporale ristretto (cinque mesi) e nello stesso contesto spaziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
A ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha osservato che né il lasso di tempo, di circa cinque mesi, in cui sono stati commessi i reati, né la durata dell’intervallo che li separa, variabile da pochi giorni a qualche mese, né l’omogeneità delle violazioni costituiscono nella specie adeguato collante per ritenere sussistente l’unicità del disegno criminoso alla luce delle diverse modalità esecutive. In assenza dell’allegazione di elementi di segno contrario, nemmeno desumibili dalle sentenze in esecuzione, la circostanza che il condannato abbia commesso in un arco temporale così ristretto una pluralità di reati con finalità di locupletazione o ad essi strumentali depone nel senso di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente dedizione al crimine, stigmatizzata dal legislatore attraverso istituti che comportano un trattamento sanzionatorio deteriore.
L’apparato argomentativo si sottrae alle censure del ricorrente anche alla
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luce del consolidato principio in forza del quale l’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Non è né manifestamente illogico né giuridicamente erronea la valorizzazione, del lasso di tempo intercorso tra alcuni fatti (più mesi), tutt’altro che indicativo contiguità.
Non solo il dato della distanza cronologica tra i reati costituisce un indice probatorio che può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, ma esso è stato valutato non isolatamente e con rilievo decisivo, ma congiuntamente altri elementi particolarmente pregnanti, quali la diversità delle modalità esecutive dei reati, desunte dalle sentenze (realizzazione in forma concorsuale e monosoggettiva delle violazioni) e, soprattutto, la accertata reiterazione da parte del condannato di condotte analoghe per periodi di tempo prolungati.
In tale contesto è tutt’altro che arbitrario ma, al contrario, plausibile ritener che le violazioni siano riconducibili, anziché ad una unitaria deliberazione criminosa, ad autonome risoluzioni nell’ambito di una inclinazione alla consumazione abituale di reati non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Risulta, quindi, pienamente rispettato il principio fissato dalle Sezioni unite di questa Corte in forza del quale il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta Rricorse condanna’2 ricorrentLal pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside e 210A1