Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5153 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5153 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Bari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 10 luglio 2025, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati cui all’art. 648bis cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, già unificati ex art. 81 cod. pen. dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 23.5.2019, e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 18 ottobre 2010 (confermativa della sentenza del Tribunale di Foggia del 23 ottobre 2009), relativa al reato di tentato omicidio, porto d’armi, ricettazione, commessi in San Severo il 7.2.2007, nonchØ con quelli di cui alla sentenza del 28 novembre 2022 della Corte di appello di Bari (in riforma della sentenza del GUP di Bari del 25.5.2021) relativa a reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (‘accertato da settembre del 2015 a l’estate del 2016, in corso di consumazione all’attualità’), 416bis .1 cod. pen. (‘da giugno 2015 all’attualità’), art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e reati in materia di armi (con date di commissione tra dicembre 2015 e luglio 2016).
Quanto ai reati già unificati con ordinanza del Tribunale di Foggia del 23 maggio 2017e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 18 ottobre 2010, riteneva che, nonostante la contiguità temporale, tuttavia, la evidente eterogeneità dei delitti e il movente del tentato omicidio quale evincibile dagli atti, escludevano che potessero ritenersi posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, essendo il tentativo di omicidio frutto di una deliberazione estemporanea.
Quanto ai reati relativi al terzo gruppo, giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2022, riteneva che la distanza temporale rispetto ai reati di cui al gruppo 1 e 2 non consentisse di ravvisare una identità di disegno criminoso.
2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME, articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.
pen. Quanto alla continuazione tra i reati del primo e del secondo gruppo, osserva che, diversamente da quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, la quale aveva individuato il movente del reato di tentato omicidio in dissapori personali tra COGNOME e COGNOME, la lettura della sentenza di appello del 18.10.2020 evidenzia che il movente dell’azione criminosa Ł da individuarsi in un regolamento di conti connesso ad attività delinquenziali che aveva richiesto l’uso della violenza per affermare la supremazia della famiglia COGNOME su quella dei COGNOME. Lamenta, quindi, che la valutazione del Giudice dell’esecuzione si fondava su un travisamento dei fatti.
Aggiunge che le attività illecite di interesse di COGNOME erano relative allo spaccio di stupefacenti, terreno d’elezione della sua attività e richiama, sul punto, anche le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza di Trieste che aveva revocato il beneficio della liberazione anticipata di giorni 1845 in relazione ai semestri maturati dal 22.6.2007 al 16.12.2019, in quanto i reati giudicati dalla Corte di appello di Bari in materia di stupefacenti, associativi e aggravati dal metodo mafioso con sentenza del 28.11.2022 erano da ritenere indicativi di una spiccata capacità a delinquereprotrattasi anche in corso di esecuzione della pena. Aggiunge che i reati in questione sono stati commessi nello stesso ambito territoriale (San Severo), con identiche modalità di realizzazione (detenzione e cessione di stupefacenti), con ruolo direttivo dell’odierno ricorrente, elementi indicativi di una unicità di disegno criminoso. Lamenta che, con la decisione impugnata, il giudice dell’esecuzione abbia anche disatteso i principi espressi da questa Corte di legittimità in ordine alla necessità che il giudice dell’esecuzione non possa trascurare una valutazione positiva effettuata in sede di esecuzione relativamente a reati ritenuti unificati dalla continuazione, senza adeguatamente motivare sulle ragioni per le quali ritiene di disattendere le valutazioni del precedente giudice della cognizione dell’esecuzione.
In conclusione, osserva che i reati in materia di stupefacenti evidenziano un crescendo ‘qualitativo’ nell’attività del ricorrente nel quale si inserisce, a pieno titolo, anche il tentato omicidio.
3.Il Procuratore generale concludeva chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Osservava che la motivazione del giudice dell’esecuzione era logica, non essendo possibile ricomprendere il reato di tentato omicidio nella iniziale ideazione e determinazione criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
2.Questa Corte con plurime e costanti pronunce ha affermato che <> (Sez. U, sentenza n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01)
3.Nel caso in esame, vengono in considerazione i reati giudicati con tre sentenze:
A)Quella della Corte di appello di Bari dell’11.11.2010, confermativa della sentenza del Tribunale di Foggia del 15.7.2009, relativa a plurimi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990 commessi in San Severo tra il febbraio e il giugno 2007, ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione con il reato di cui all’art. 648bis cod. pen., di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari di riconoscimento della sentenza del 16.7.2010 del Tribunale di Perpignan (Francia), con ordinanza del 23.5.2019 del Tribunale di Foggia;
B)Quelli della sentenza della Corte di appello di Bari del 18.10.2010, confermativa della sentenza del Tribunale di Foggia del 23.10.2009, relativa ai seguenti reati: a) artt. 110, 56, 575, 577 cod. pen., commessi in San Severo il 7.2.2007; b) artt. 110 cod. pen., 81 comma 2 cod. pen., art. 2 legge n. 895 del 1967, art. 4 legge n. 895 del 1967, art. 7 legge n. 895 del 1967, commessi in San severo il 7.2.2007; c) artt. 110,648 cod. pen., commesso in San Severo il 7.2.2007; d) artt. 110, 703 cod. pen., commessi in San Severo il 7.2.2007;
C)Quelli della sentenza del 28.11.2022 della Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del 25.5.2021 del GUP Tribunale di Bari, relativa ai seguenti reati: a) art. 74 commi 1, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 accertato in San Severo nel giugno 2016 e perdurante; estorsioni aggravate, danneggiamenti, armi, plurimi episodi in materia di stupefacenti commessi nel 2015 e 2016, aggravati ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen.
4.Con riferimento ai reati di cui ai punti A) e B), il giudice dell’esecuzione ha escluso la possibilità di ravvisare una identità di disegno criminoso, nonostante la contiguità spaziotemporale degli episodi criminosi, tenuto conto della eterogeneità dei reati e dell’evidente autonoma determinazione che li caratterizza, incompatibile con la possibilità di individuare una comune ideazione criminosa. A conferma dell’autonomia della ideazione criminosa, ha evidenziato che il movente della grave azione, quale evincibile dagli atti, Ł da individuare in dissidi personali tra COGNOME e la famiglia COGNOME.
La motivazione del giudice dell’esecuzione Ł congrua e logica e non inficiata dalle argomentazioni del ricorrente. In adesione ai principi in precedenza riportati, la Corte ha valorizzato la natura dei reati commessi, osservando come la loro profonda eterogeneità e, soprattutto, la circostanza, evincibile dagli atti, che il tentato omicidio (e i reati connessi) siano frutto di una estemporanea determinazione, indotta da dissidi tra COGNOME e la famiglia COGNOME (legati anche alla frequentazione dei giovani figli), non consenta di ravvisare una ideazione unitaria.
D’altro canto, le argomentazioni della difesa, ancorate alle argomentazioni della Corte di appello, la quale avrebbe ricondotto il movente dell’azione ad un regolamento di conti connesso ad attività delinquenziali e alla necessità di affermare la predominanza del gruppo familiare di COGNOME sui COGNOME, non inficia l’argomentazione del giudice dell’esecuzione. La contesa tra i due gruppi criminali, legata al dominio sul territorio, può costituire il movente del tentato omicidio, ma non costituisce elemento idoneo a provare una unitaria ideazione criminosa rispetto allo spaccio di stupefacenti. Non vi sono elementi, infatti, per ritenere che l’attività criminale di COGNOME connessa agli stupefacenti, sin dal suo insorgere, avesse potuto prevedere, sia pure in termini generali, l’omicidio. L’assenza di scrupoli, la spietatezza e la volontà di prevalere nel circuito criminale rimane inevitabilmente sullo sfondo, come movente del tentato omicidio, appunto, che, tuttavia non può essere confuso con l’ideazione criminosa unitaria. Questa Corte ha affermato che l’unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulta connotato da specificità e concretezza (Sez. 1, sentenza n. 35639 del 2/7/2013, Rv. 256307-01) e che <> (Sez. 1, sentenza n. 785 del 6/2/1996, Rv. 203987-01). Nel caso specifico, la difesa non ha neanche allegato gli elementi concreti dai quali desumere che il tentativo di omicidio di COGNOME fosse stato ideato e programmato sin dall’inizio dell’attività delinquenziale sia pure ai fini espansivi e di predominio nel mercato degli stupefacenti.
Deve, pertanto, confermarsi la statuizione del giudice dell’esecuzione in ordine alla esclusione del vincolo della continuazione tra i delitti di cui ai punti A) e B) nonchØ tra B) e C). In questo secondo caso, peraltro, deve osservarsi che, oltre alla parziale eterogeneità dei reati, depone nel senso di escludere l’unicità della ideazione criminosa anche la distanza temporale tra gli episodi, collocandosi quelli di cui al punto B) nel febbraio 2007 e quelli di cui al punto C) dal 2015.
5.Quanto alla possibilità di ravvisare la continuazione tra i reati sub A) e sub C), si osserva che la valutazione della Corte di appello di Bari Ł fondata su motivazione congrua ed aderente ai dati documentali e non risulta inficiata dalle considerazioni, invero di ordine molto generale, formulate dalla difesa nell’atto di impugnazione. La distanza temporale tra gli episodi criminosi contestati, di oltre otto anni (risalendo quelli di cui al punto A), al 2007 e quelli di cui al punto C) al 2015) e la diversa natura, almeno di parte dei reati fine giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bari del 28.11.2022 (estorsioni, danneggiamenti, armi), evidenziata dalla Corte territoriale, non consentono di individuare una unità di ideazione criminosa a monte, ovvero prima del 2007, dovendosi, anzi, ritenere che il salto ‘qualitativo’ dell’odierno ricorrente sia frutto di una nuova ideazione criminosa. Ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti Ł richiesta una struttura organizzativa, pur se rudimentale, finalizzata al perseguimento dello scopo comune, creata in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 4, sentenza n. 36658 del 25.9.2025, Rv 288651-01). ¨ pertanto necessario che, rispetto alla attività di spaccio del 2007, oggetto delle condanne del 18.2.2010 (punto A), il ricorrente abbia posto in essere una nuova ideazione criminosa che contempli una organizzazione di mezzi e di persone. ¨ proprio la necessità di configurare l’associazione come un accordo collettivo, un incontro di volontà anche di terzi, che impedisce, ontologicamente, di configurare la fattispecie associativa come frutto della medesima ideazione criminosa iniziale, limitata alla individuale attività di spaccio di stupefacenti.
6.D’altro canto, non osta a tali conclusioni la dedotta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste dell’11 marzo 2025, la quale, in ragione dell’oggetto della pronuncia (revoca della liberazione anticipata) Ł focalizzata sull’assenza di resipiscenza del condannato e sulla mancanza di un percorso di affrancazione dal crimine, circostanza che può certamente riconoscersi, ma che costituisce nozione del tutto diversa da quella di identità di disegno criminoso, manifestando solo una costante adesione al crimine come stile di vita.
7.Neanche Ł fondato il richiamo ai principi espressi da questa Corte in ordine alla necessità per il giudice dell’esecuzione di specificare le ragioni per le quali abbia ritenuto di discostarsi da precedenti valutazioni del giudice dell’esecuzione che abbia ritenuto di riconoscere la continuazione tra altri reati. Nel caso in esame, infatti, l’identità di disegno criminoso Ł stata ravvisata tra i reati di spaccio di stupefacenti e quello di cui all’art. 648bis cod. pen. e, quindi, tra ipotesi di reato totalmente diverse, commessi in contesto spazio-
temporali parzialmente distinti.
8.Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME