Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 21/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati per i quali egli ha ricevuto l seguenti condanne: a) sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 18 maggio 2016 (irrevocabile l’8 ottobre 2018) con pena di anni 13 e mesi 9 di reclusione per i delitti di cui all’art.416-bis cod. pen. (capo A),artt.110,635,61 n. cod. pen., 7 1.203/91 (capo G), artt.110, 81,648 cod. pen., 2 e 4 1.865/1967, 7 1.203/91, 61 n.2 cod. pen. (capo N), artt.110,81, comma secondo, cod. pen., 2 e 7 1.895/1967, 7 1.203/91 (capo O), artt. 110,81, comma secondo, cod. pen., 2 e 7 1.203/91 (capo P), artt. 110,81, 483 cod. pen., 7 1.203/91 (capo Q), artt. 81, 110, 2 e 7 1.895/67, 7 1.203/91 (capo R), artt. 110, 2, 7 1.895/67, 7 1.203/91 (capo S), artt. 110, 2 e 7 1.895/67, 7 1.203/91 (capo T), artt. 110, 81 cod. pen., 12 quinquies 1.356/92, 7 1.203/91 (capi Bl, C1,D1,E1,F1,H1,I1,L1); b) sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 17 dicembre 2015, con pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 648 cod. pen., 1,2 e 4 1.895/67, 7 1.203/91 (capo 1), artt.110,336, art.7 1.203/91 (capo B), artt.110, 81 cpv, 635 cod. pen. e 7 1.203/91.
1.1. In particolare, il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda del condannato evidenziando la mancanza della prova che l’attentato e le intimidazioni poste in essere nei confronti dei magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria,commessi dal 3 gennaio al 5 ottobre 2015 (oggetto della condanna sub b), fossero stati già programmati sin dal momento della operatività dell’associazione di stampo mafioso di cui alla condanna sub a).
Pertanto, secondo il Tribunale, non sussiste nella fattispecie quell’elemento unitario ed individualizzante tra il c.d. reato ‘mezzo’ ed i c.d. reati ‘fine’ richie per il riconoscimento della continuazione che deve essere programmato ab origine
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo degli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cu all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con esso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale che erroneamente non ha rilevato la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per il riconoscimento della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto.
Invero, sulla pacifica premessa che la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all’invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l’identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch’essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, questione in relazione a cui la condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione – a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862), si rileva in via dirimente che l’ordinanza impugnata nel rigettare in parte la domanda del condannato ha constatato l’assenza finanche di una percepibile allegazione degli indici sintomatici (fra gli altri, la tipologia dei reati, il bene giuridico offe condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale), alla cui stregua avrebbe dovuto svolgersi la verifica necessaria per stabilire se i relativi fattori (che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria), aggiunti l’uno all’altro, consentissero di pervenire all’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. A fronte della sussistenza della manifesta infondatezza per mancanza delle condizioni di legge, chiaramente affermata nel provvedimento impugnato, nessuna contestazione specifica in merito alla congruità e correttezza logica del rilievo risulta essere stata sollevata dal ricorrente, il quale si è, invece, limitat dedurre genericamente – e, quindi, inammissibilmente – l’omogeneità dei reati di cui si tratta e la loro connessione con il reato associativo limitandosi a richiamare, sul punto, una ordinanza cautelare.
Al riguardo va ricordato il condivisibile principio secondo cui è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e
i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Ragionando diversamente, si finirebbe infatti per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie dell’associazione per delinquere (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 9/11/2017 dep. 2018, Rv. 271984 – 01).
Orbene, nel caso in esame tale prova non è stata fornita e d’altra parte va osservato che gli attentati in questione risalgono ad alcuni anni dopo la costituzione dell’associazione criminale, di talché non sembra verosimile che essi fossero stati pianificati con anni di anticipo. Per completezza va aggiunto che il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art.7 L.203/91 (oggi prevista dall’art.416bis.l. cod. pen.) non consente di per sé sola di ritenere la continuazione poiché, come già detto, è necessario che i c.d. ‘reati fine’ siano stati già previsti e pianifica sin dal momento dell’ingresso del condannato nel sodalizio criminale.
In sostanza, la nozione di medesimo disegno criminoso, di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen., presuppone che il soggetto si sia, nel medesimo contesto, rappresentato, almeno nelle loro linee essenziali, la commissione di una pluralità di fatti-reato, e quindi va distinta da una generica ed astratta deliberazione criminosa, priva di riferimento a specifici dati fattuali concernenti l’oggettività d reato e che, inoltre, nel caso di commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso, ravvisabile solo ove, con riferimento all’epoca di iniziale consumazione del delitto associativo, emergano dati significativi di una contestuale rappresentazione, nelle linee essenziali, dell’ulteriore fatto-reato ritenuto strumentale rispetto alla fattispecie associativa” (Sez. 1, Sentenza n.7452/2020 del 13/1/2020).
2.2. Deve poi osservarsi che le avvenute condanne del ricorrente anche per la detenzione di armi e di esplosivi non consentono di ritenere sussistente l’invocata continuazione, considerato che il possesso di essi è tipicamente funzionale alle attività illecite di una organizzazione di stampo mafioso come quella di cui fa parte il condannato e che, quindi, tale possesso non è sufficiente a dimostrare – di per sé solo – l’invocata unicità del disegno criminoso.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 settembre 2022.