Disegno Criminoso e Ludopatia: Quando l’Abitualità Esclude la Continuazione
L’istituto della continuazione nel reato, che permette di unificare più condotte criminose sotto un unico disegno criminoso ai fini di un trattamento sanzionatorio più mite, è spesso al centro di complesse valutazioni giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato confine tra un piano delinquenziale preordinato e una semplice abitualità a commettere reati, anche in presenza di una dipendenza come la ludopatia. Analizziamo la decisione per comprendere i criteri utilizzati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato dalla difesa di una donna contro un’ordinanza del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione. L’istanza originale mirava a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione a quattro sentenze di condanna divenute irrevocabili. La difesa sosteneva che i reati fossero legati da un filo comune, evidenziando la loro natura simile, la vicinanza temporale e, soprattutto, la condizione di ludopatia della ricorrente, vista come fattore unificante delle singole condotte. Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la richiesta.
L’Abitualità Criminale e il Ruolo del Disegno Criminoso
Di fronte alla Corte di Cassazione, la difesa ha insistito sugli stessi punti, lamentando che il giudice dell’esecuzione non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi che, a suo dire, provavano l’esistenza di un unico disegno criminoso. Il ricorso, in sostanza, chiedeva ai giudici di legittimità una nuova valutazione dei fatti, diversa da quella operata dal Tribunale.
La Corte Suprema, tuttavia, ha chiarito un principio fondamentale: l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. In sede di Cassazione, tale valutazione può essere censurata solo se la motivazione appare manifestamente illogica o contraddittoria, non per una diversa interpretazione degli elementi probatori.
Le Motivazioni della Corte
Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Taranto adeguata e priva di vizi logici. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente esaminato tutti i parametri indicati dalla difesa (vicinanza temporale, indole dei reati, ludopatia), ma li aveva interpretati in modo differente. Anziché vederli come prova di un piano unitario, li ha considerati sintomi di un “sistema di vita caratterizzato dall’abitualità di comportamenti penalmente rilevanti”.
In questa prospettiva, neanche la ludopatia è stata ritenuta un elemento sufficiente a dimostrare un disegno criminoso preordinato. La Corte ha sottolineato, inoltre, che tale condizione era stata attestata per un periodo successivo alla commissione di tre dei quattro reati in questione, indebolendone ulteriormente il valore di fattore unificante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché si limitava a sollecitare una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio cruciale: la ripetizione di reati, anche se ravvicinati nel tempo e legati da una condizione personale come una dipendenza, non si traduce automaticamente nel riconoscimento della continuazione. Per ottenere tale beneficio è necessario dimostrare una programmazione iniziale, un piano unitario che precede e guida le singole condotte. In assenza di ciò, i giudici possono legittimamente ritenere che ci si trovi di fronte a un’abitualità criminale, un modus vivendi che esclude l’applicazione dell’istituto del reato continuato. La valutazione del giudice di merito resta sovrana, a patto che sia sorretta da una motivazione logica e coerente.
La vicinanza temporale tra più reati è sufficiente per dimostrare un unico disegno criminoso?
No, secondo la Corte, la vicinanza temporale e la medesima indole delle violazioni possono essere sintomatiche non di un disegno unitario, ma di un sistema di vita caratterizzato dall’abitualità a commettere reati.
Una dipendenza, come la ludopatia, può essere considerata il fattore unificante di un disegno criminoso?
Non necessariamente. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la ludopatia non fosse un elemento decisivo, anche perché era stata attestata in un periodo successivo alla commissione di tre dei quattro reati, e non era sufficiente a trasformare un’abitualità criminale in una preordinazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti per riconoscere la continuazione tra reati?
No, l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della decisione impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria, non per offrire una diversa lettura dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 64 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 64 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASSINO il 03/01/1988
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 9.4.2024 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, formulata nell’interesse della ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con quattro sentenze di condanna irrevocabili;
Rilevato che con il ricorso si invoca sostanzialmente una rivalutazione nel merito dell’ordinanza impugnata, censurando che il giudice dell’esecuzione non abbia valorizzato la medesima indole delle violazioni commesse dalla Vandra e la vicinanza in termini temporali delle stesse, né abbia preso in considerazione la ludopatia da cui è affetta la ricorrente quale fattore unificante delle singole condotte;
Osservato che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 – 01).
Considerato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente valutato i fatti già giudicati e ha ritenuto di escludere che i reati fosser riconducibili ad una preordinazione di fondo, con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la quale ha preso in considerazione i parametri indicati dalla difesa, non ritenendoli dimostrativi di un comune disegno criminoso ma piuttosto sintomatici della instaurazione di un sistema di vita caratterizzato dall’abitualità di comportamenti penalmente rilevanti, rispetto a cui nemmeno la ludopatia è suscettibile di condurre a un diverso apprezzamento, anche perché attestata relativamente ad un periodo successivo alla commissione di tre dei quattro reati in questione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01);
r
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna deliot ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna À1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2024