Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Olanda il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 21/09/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati per i quali egli ricevuto le seguenti condanne: 1) sentenza del Tribunale di Roma in data 17 novembre 2014 (irrevocabile il 6 dicembre 2014), pena di mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per violazione dell’art.73, comma quinto, d.P.R. 309/90, commessa in Roma il 15 novembre 2014; 2) sentenza del Tribunale di Velletri in data 16 novembre 2017 (irrevocabile il 30 maggio 2019), pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt.610 e 635 cod. pen., commesso in Ardea il 15 settembre 2017; 3) sentenza del Tribunale di Roma in data 1 dicembre 2017 (irrevocabile il 26 gennaio 2019), pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000 di multa per violazione degli artt. 10 cod. pen., 73, comma quinto, d.P.R. 309/90, commesso in Roma il 5 novembre 2017; 4) sentenza del Tribunale di Roma in data 17 settembre 2018 (irrevocabile il 3 dicembre 2019), pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.300 di multa per i reati di cui agli artt.110 e 628, comma 2 e 3, cod. pen., 4 L.110/75 commessi in Roma il 15 novembre 2017.
1.1. In particolare il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda del condannato evidenziando la mancanza della prova della unicità del disegno criminoso per i reati sopra elencati, tenuto conto della eterogeneità degli stessi e del non trascurabile arco temporale nel corso del quale sono stati commessi. Essi, pertanto, secondo il Tribunale di Roma costituiscono unicamente la manifestazione di una generica inclinazione a commettere reati determinata da
circostanze contingenti ed occasionali.
Avverso la predetta ordinanza GLYPH il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO quale sostituto processuale del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe rilevato la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
2.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione non avendo il giudice dell’esecuzione argomentato adeguatamente in ordine al mancato accoglimento (quanto meno parziale rispetto alle due condanne per violazione della legge stupefacenti) della domanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che GLYPH il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U., Sentenza n.40517 del 28/4/2016 , Rv. 267627 , Taysir).
1.1. Ciò posto la Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, sulla pacifica premessa che la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all’invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l’identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch’essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, questione in relazione a cui la condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione – a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862).
Ciò posto, si rileva in via dirimente che l’ordinanza impugnata nel rigettare la domanda del condannato ha constatato l’assenza finanche di una percepibile allegazione degli indici sintomatici (fra gli altri, la tipologia dei reati, il giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale) ì alla cui stregua avrebbe dovuto svolgersi la verifica necessaria per stabilire se i relativi fattori (che, singolarmente considerati non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria), aggiunti l’uno all’altro, consentissero di pervenire all’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli.
A fronte della sussistenza della manifesta infondatezza per mancanza delle condizioni di legge chiaramente affermata nel provvedimento impu g nato, nessuna contestazione specifica in merito alla congruità e correttezza logica del rilievo risulta essere stata sollevata dal ricorrente, il quale si è, invece, limitato a dedurr genericamente – e, quindi, inammissibilmente – l’omo g eneità parziale dei reati di cui si tratta.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ra g ione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022.