Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4151 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4151 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato, con compiutezza e logicità argomentativa, la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le due sentenze oggetto dell’istanza del ricorrente; il G.E. ha in particolare osservato come, pur a fronte di un’omogeneità delle violazioni (entrambe le sentenze avevano condannato il COGNOME per il reato di rapina), dall’esame delle sentenze non emergesse alcun elemento unificante tale da suggerire l’esistenza di un’unica ideazione: in particolare, mentre la prima rapina era stata commessa in Firenze, il 06/04/2007 ai danni di un istituto di credito nell’ambito di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, la seconda concerneva invece una rapina commessa a Catania, il 21/09/2007, ai danni di un veicolo che trasportava mobili, con un’organizzazione pressoché inesistente, tale da apparire frutto di una determinazione del tutto estemporanea;
ricordato che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il sol riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all’identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.
ricordato altresì che il programma criminoso non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione
del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita; che l’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso «è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata);
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di leg itti m ità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 2026