Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10944 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10944 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/08/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Padova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione, tra il reato di rapina aggravata commessa in Trebaseleghe il 21 novembre 2014 oggetto della sentenza n. 100 del 2018 emessa dal Gip di Padovae il reato di tentata rapina aggravata commessa in Bologna il 15 novembre 2015, oggetto della sentenza n. 293 del 2016 del Gip di Bologna;
che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente applicato la legge penale, nonchØ illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza della unicità del disegno criminoso, sminuendo gli elementi indicati dalla difesa quali la omogeneità dei reati, commessi nel nord Italia in danno di banche a distanza di soli sette mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge non solo che i reati siano stati commessi a distanza di tempo significativa, ma anche con concorrenti diversi, ciò che correttamente viene ritenuto essere espressione di separate e autonome ideazioni (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
che, pertanto, a fronte di una motivazione puntuale e coerente, il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6,
n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore