Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45189 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45189 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA:1.
avverso l’ordinanza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di ROVIGO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto al Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, NOME COGNOME chiedeva l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i qual egli risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa il 29 aprile 2019 dalla Corte di appello di Genova, per il reato di truffa commesso in Genova il 27 maggio 201C); b) sentenza emessa il 19 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Venezia, per il reato di truffa c:ommesso in Arquà Polesine il 5 ottobre 2016; c) sentenza emessa il giorno 11 dicembre 2015 dalla Corte di appello di Bologna, per truffe e appropriazioni indebite commesse in Modena dal febbraio al luglio 2008; d) sentenza emessa il 16 gennaio 2015 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena, per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione a società fallita il 13 ottobre 2008 e per i reati appropriazione indebita commessi in Modena dal settembre al novembre 2009, già da tale ultima sentenza riconosciuti in continuazione con quelli giudicati con la sentenza emessa il 9 dicembre 2008 dal Tribunale di Modena, commessi dall’ottobre 2004 all’ottobre 2006.
In relazione ai reati sopra indicati alle lettere “e” e “d”, NOME COGNOME aveva già ottenuto l’applicazione, disposta dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza del 28 marzo 2017, della disciplina della continuazione.
Con ordinanza del 15 dicembre 2022, il Tribunale di Rovigo, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza sopra indicata.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione non ha applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e, in violazione dei principi fissati dal giurisprudenza di legittimità in materia, ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell’istanza. Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione ha reso motivazione illogica nel negare il riconoscimento del vincolo della continuazione e non ha considerato che, in relazione ad altri delitti della stessa specie di quelli ora i esame, e maturati nello stesso contesto relativo al commercio di automobili,
ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento, pronunciato con precedente provvedimento, dell’unicità del medesimo disegno criminoso.
CONSIDERATO :IEN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. L’esame dell’ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazion finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori – quali l’omogeneità del violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – se l’istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615-01; SeZ. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, NOME, Rv. 255156-01).
1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell’esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che i reati siano stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
In proposito, è assorbente rilevare che il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento del 15 dicembre 2022 ora impugnato, ha chiarito che non emerge alcun tipo di disegno criminoso unitario già deliberato nelle sue linee essenziali fin dal primo atto criminoso, quanto piuttosto un programma di vita delinquenziale che esprime, invece, una particolare inclinazione a delinquere commettendo un numero non predeterminato di reati, seppur della stessa natura.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha posto in luce nella predetta ordinanza, congruamente, elementi che portano ad escludere la configura bilità di un disegno criminoso unitario per i reati considerati.
Per completezza, è il caso di aggiungere che, in base alla documentazione allegata dall’istante, risulta che, con ordinanza emessa il 28 marzo 2017 dalla Corte di appello di Bologna, è stato riconosciuto il vincolo della continuazione fra taluni reati per i quali NOME COGNOME risultava precedentemente condannato con sentenze divenute irrevocabili.
Tuttavia, le collocazioni spaziali e temporali dei vari reati ivi trattati ren evidente che non sussistevano le condizioni per l’applicazione, da parte del Tribunale di Rovigo nell’emettere l’ordinanza impugnata, del principio in base al quale il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod
proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in altra sede ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez. 1, Sentenza n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903 – 01).
1.3. In definitiva, la motivazione dell’ordinanza qui impugnata non risulta affetta da violazione di legge né manifestamente illogica. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legal che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali, mentre non possono essere svolte, in sede di legittimità, nuove ricostruzioni e valutazioni in proposito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 giugno 2023.