Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7326 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiduc avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Salerno, in funzio giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione separatamente giudicati in sede di cognizione.
Nell’unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe indebitamente disconosciuto, quanto meno con riferimento ai primi due titoli oggetto dell’istanza, relativi a condotte di c di sostanza stupefacente, i chiari indici rivelatori dell’unicità di disegno cri rappresentati dallo loro perfetta sovrapponibilità spaziale e temporale, rest viceversa irrilevante l’eventuale non coincidenza dei quantitativi di sosta delle modalità di cessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo quanto questa Corte ha di recente autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che ne processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrar effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successiv fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro stessa dista spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelat occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutt determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non s può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radi giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspett intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni cri rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, d volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 3 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’u disegno criminoso – serie altresì includente le singole causali e condiz
soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o plural delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato argomentata giustificazione delle conclusioni attinte, ineccepibilmente evidenziando gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso, ossia le diverse modalità di estrinsecazione delle condotte criminose oggetto dei separati titoli, il diverso grado di offensività delle medesime, la mancata emersione di altri concreti e univoci elementi di rispettivo collegamento.
Si è a cospetto di argomentazioni logiche e plausibili, cui il ricorrente oppone confutazioni di puro merito, che non possono trovare ingresso in questa sede.
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023