Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che, il 06/04/2023, ha confermato la sentenza del Gup che, all’esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato per truffa in danno di COGNOME NOME.
Deduce il ricorrente:
violazione dell’articolo 161 co 4 cod.proc.pen. Lamenta che la notifica del decreto di citazione a giudizio non è avvenuta presso il domicilio eletto ma ai sensi dell’articolo 161 co 4 al difensore
violazione dell’articolo 81 cod.pen. Lamenta che la Corte territoriale ha respinta la richiesta di continuazione esterna
Il ricorso è inammissibile perché è generico e comunque manifestamente infondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti che trattasi della notifica del verbale dell’udienza d 07/03/2023, non tenutesi per ragioni di ufficio, con rinvio del procedimento al 06/04/2023. Detta notifica è stata tentata, senza esito positivo al domicilio eletto dell’imputato il 24/02/2023 e, non essendo andata a buon fine, è stata ripetuta ex articolo 161 co 4 al difensore d’ufficio.
Generico il manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso considerato che la Corte d’appello ha dato atto delle ragioni che impedivano l’applicazione della disciplina della continuazione.
Sul punto deve rilevarsi che questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che l’indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a valutare un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima verificare la credibilità intrinseca, sotto il profilo logico, dell’asserita esistenza di un unico, origina programma criminoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall’agente; infine verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, p le finalità alle quali erano preordinati, possano considerarsi come l’esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario, unico disegno criminoso.
L’accertamento indicato costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione. Vizi che, nel caso di specie, non appaiono riscontrabili avendo i giudici di merito, le cui decisioni si integrano vicendevolmente, dato atto che l’attività illecita commessa dal ricorrente, pur evidentemente espressione di una scelta di vita delineata dall’intento di ricavare
reddito, non è fisiologicamente contenibile in un unico programma, perché le singole condotte risentono di scelte e convinzioni del tutto estemporanee.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma 19/12/2023
Motivazione semplificata