Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3073 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Giovane NOME, n. Campi Salentina (Le) 05/01/1970
NOME COGNOME n. in Romania 27/11/1993
avverso la sentenza n. 4573/24 della Corte di appello di Roma del 17/04/2024
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi i letta la memoria difensiva depositata per i ricorrenti dall’avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha ribadito la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al delitto di concorso nel trasporto di 4,902 kg lordi di cocaina (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma, 2 d.P.R. n. 309 del 1990) 1 aggravato dall’ingente quantità, bilanciata nella determinazione del trattamento sanzionatorio dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con riduzione della pena 01, inflitta in primo grado alla misura finale36t – juattro anni e otto mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa ciascuno.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore degli imputati, che articola due motivi di censura di seguito esposti.
Nullità della sentenza impugnata per mancata trattazione in presenza, nonostante l’espressa richiesta in tal senso convenuta nell’atto di appello ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen.
Nel contesto di tale doglianza si eccepisce l’illegittimità costituzionale del predetto articolo nonché dell’art. 23 del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 per violazione degli artt. 3, 24, 111, e 117 Cost., nella parte in cui detti articoli n prevedono che oltre alle forme indicate nei commi 1-bis e segg. dell’art. 598-bis cod. proc. pen. la richiesta di discussione orale in presenza possa essere contenuta nello stesso atto d’impugnazione
Con il secondo motivo, la difesa deduce, inoltre, la violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che il quantitativo di droga caduta in sequestro non sarebbe superiore al limite al di sotto del quale non è di regola consentita la configurabilità dell’aggravante speciale, da individuarsi con riferimento anche alle cd. droghe leggere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
L’appello avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Roma del 02/11/2023 risulta proposto in data 18/12/2023 e spedito via PEC alle ore 18.57.
A norma dell’art. 94, comma 2, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 216 convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e 9 e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7 del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni , dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto d’impugnazione proposto per primo.
Tanto premesso, per quanto constino al Collegio, anche in relazione alla previgente disciplina, diverse pronunce di segno opposto in ordine alla necessità di una specifica e separata istanza volta a richiedere la trattazione orale del procedimento, in un’ottica di massima apertura per le istanze difensive e nella impossibilità di ravvisare una causa di inammissibilità, con rilevante compromissione di un diritto fondamentale come quello alla revisione nel merito della pronuncia giurisprudenziale, si ritiene di dover aderire ad un orientamento interpretativo che, seppur minoritario, meglio garantisce le suddette esigenze.
E’ stato, infatti, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio che nel giudizio di appello, in mancanza di una specifica previsione da parte dell’art. 23-bis d.l. 22 ottobre 2020, n. 137, o di uno specifico divieto espresso o implicito, il timing della domanda di trattazione orale può essere lasciato alla libera scelta della parte. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ritenendo che la richiesta di discussione orale, formulata, pur inusualmente, in calce all’atto di appello, non potesse essere disattesa. (Sez. 2, n. 33310 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285310),
La sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale; data la natura della pronuncia, restano di conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi,
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso, 3 dicembre 2024
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