Discrezionalità sanzionatoria: i limiti del ricorso in Cassazione
La determinazione della pena è un momento cruciale del processo penale, dove la discrezionalità sanzionatoria del giudice gioca un ruolo fondamentale. Tuttavia, molti ricorrenti tentano di impugnare la misura della sanzione davanti alla Suprema Corte, spesso scontrandosi con i rigidi limiti del giudizio di legittimità.
I fatti oggetto del contendere
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello di Torino. Il ricorrente lamentava l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio applicato, contestando i criteri utilizzati per la determinazione della pena base e i relativi aumenti per la continuazione e le circostanze. La difesa mirava a ottenere una mitigazione della pena, basandosi su considerazioni di natura prettamente fattuale.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che le doglianze relative alla graduazione della pena non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità se riguardano valutazioni di merito. La graduazione della sanzione rientra infatti nei poteri discrezionali del giudice di primo e secondo grado. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è assente, apparente o manifestamente illogica.
La discrezionalità sanzionatoria e la motivazione
Il fulcro della questione risiede nel corretto esercizio della discrezionalità sanzionatoria. Il giudice di merito ha l’onere di spiegare il percorso logico seguito per giungere a una determinata pena. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano adeguatamente motivato la loro scelta, evidenziando la sussistenza della recidiva e l’impossibilità di ridurre la pena a causa dei numerosi precedenti penali del soggetto. Tale quadro delineava una significativa pericolosità sociale, rendendo la motivazione solida e insindacabile.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per cassazione. Il controllo della Suprema Corte è limitato alla legittimità e non può estendersi a una nuova valutazione dei fatti o a un ricalcolo della pena basato su criteri soggettivi. Quando il giudice di merito rispetta i parametri degli articoli 132 e 133 del Codice Penale e fornisce una spiegazione razionale, la sua decisione è blindata. La presenza di precedenti specifici e la reiterazione del reato sono elementi oggettivi che giustificano un trattamento sanzionatorio rigoroso.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la discrezionalità sanzionatoria non è un potere assoluto, ma è protetta dal sindacato di legittimità se correttamente esercitata. Per il ricorrente, l’inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma consistente alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento funge da monito contro i ricorsi meramente dilatori o privi di fondamento giuridico solido.
Quando è possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
La contestazione è ammessa solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, illogica o frutto di un evidente arbitrio che viola i principi di legge.
Quali fattori impediscono la riduzione della pena?
La presenza di numerosi precedenti penali, la recidiva e la valutazione della pericolosità sociale del reo sono elementi che giustificano legalmente il mantenimento di una sanzione elevata.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41693 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINO NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico stringato motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, no è consentito, involgendo considerazioni schiettamente fattuali, laddove, trattandosi di eserciz della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con rigu alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste pe le circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazi quando la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto laddove, confermando la sussistenza della recidiva e l’impossibilità di mitigare la pena, sottolin numerosi precedenti e la significativa pericolosità sociale (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.