Misure Alternative: la Discrezionalità del Giudice tra Detenzione Domiciliare e Affidamento in Prova
L’ordinanza n. 9238/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui poteri del Tribunale di Sorveglianza, riaffermando la piena discrezionalità del giudice nella scelta della misura alternativa più adeguata per il condannato. Questo principio si rivela cruciale quando il giudice è chiamato a bilanciare le esigenze di risocializzazione del reo con quelle di sicurezza della collettività. Il caso in esame vedeva un condannato richiedere l’affidamento in prova al servizio sociale, vedendosi invece concedere la detenzione domiciliare. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
Il Contesto: La Decisione del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza di Trento, valutando la posizione di un condannato, aveva deciso di concedergli la misura della detenzione domiciliare, principalmente in considerazione delle sue condizioni di salute. Contestualmente, però, aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, una misura considerata generalmente più ampia e favorevole in termini di reinserimento.
La decisione del Tribunale si basava su una valutazione prognostica negativa. In particolare, il giudice di merito aveva rilevato due criticità principali:
1. L’assenza di concreti contenuti riabilitativi nel progetto di trattamento proposto.
2. L’esito negativo di una misura analoga già concessa al soggetto in passato (nel 2019).
Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare un approccio più cauto, privilegiando la detenzione domiciliare rispetto all’affidamento in prova.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il difensore del condannato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge (art. 47 Ord. pen.) e una carenza di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato il comportamento attuale del soggetto e avrebbe illegittimamente applicato un divieto previsto da un’altra norma (art. 58-quater Ord. pen.). In sostanza, il ricorso mirava a contestare la scelta del Tribunale, sostenendo che l’affidamento in prova fosse la misura più corretta.
La Discrezionalità del Giudice secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento della legittima discrezionalità del giudice di sorveglianza. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice ha il potere di scegliere, tra le varie misure alternative disponibili, quella che ritiene più adeguata a raggiungere le finalità della pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Valutazione Prognostica e Criteri di Scelta
La Corte ha validato il ragionamento del Tribunale, definendolo logico e privo di vizi. La valorizzazione di fattori come l’assenza di un progetto riabilitativo solido e il fallimento di una precedente esperienza sono elementi di sicura rilevanza nel giudizio prognostico. Questi aspetti, non contestati nel merito dal ricorrente, possono legittimamente giustificare la negazione di una misura più ‘liberatoria’ in favore di una che garantisca un maggiore controllo.
Il Limite del Giudizio di Legittimità
Un altro punto cruciale evidenziato dalla Cassazione è che il ricorso era, in parte, privo di un adeguato confronto con la ratio decidendi (la ragione fondante) della decisione impugnata. Invece di contestare vizi di legittimità, il ricorrente cercava di provocare una nuova valutazione del merito della questione, un’operazione non consentita in sede di Cassazione. Il compito della Suprema Corte non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma di verificare che quest’ultima sia stata assunta nel rispetto della legge e con una motivazione congrua.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, la conformità del provvedimento impugnato alla consolidata giurisprudenza, che riconosce al Tribunale di Sorveglianza un ampio potere discrezionale nella scelta della misura alternativa più idonea. Il giudice non è vincolato a concedere la misura più favorevole richiesta, ma deve optare per quella che meglio contempera le esigenze di rieducazione del condannato con la tutela della collettività. Nel caso specifico, la scelta della detenzione domiciliare, motivata dalle condizioni cliniche e dalla necessità di cautela, è stata ritenuta un esercizio corretto di tale potere. In secondo luogo, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, in quanto i fattori posti a base del diniego dell’affidamento (assenza di contenuti riabilitativi e precedente fallimento) erano stati logicamente ritenuti ostativi e sufficienti a giustificare una maggiore cautela. Il ricorso, pertanto, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale nell’esecuzione penale: la scelta della misura alternativa è espressione della discrezionalità del giudice, che deve essere esercitata attraverso un’attenta valutazione prognostica basata su elementi concreti. La storia personale del condannato, compresi i fallimenti di precedenti percorsi, e la solidità del progetto riabilitativo sono fattori determinanti. La Corte di Cassazione non interviene per sostituire la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, ma solo per garantirne la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. Di conseguenza, un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti, senza individuare specifici vizi di legge, è destinato all’inammissibilità.
Un giudice può negare l’affidamento in prova e concedere la detenzione domiciliare anche se viene richiesta la misura più favorevole?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che rientra nella discrezionalità del giudice di sorveglianza scegliere la misura alternativa che ritiene più adeguata al caso concreto, anche se è meno favorevole di quella richiesta, basando la sua decisione su una valutazione complessiva del soggetto.
Quali fattori può considerare il Tribunale di Sorveglianza per scegliere tra diverse misure alternative?
Il Tribunale può considerare molteplici fattori, tra cui le condizioni di salute del condannato, l’assenza di contenuti riabilitativi nel progetto di trattamento proposto e l’esito negativo di misure analoghe concesse in passato. Questi elementi sono rilevanti per formulare un giudizio prognostico sulla riuscita del percorso di reinserimento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti già decisi dal giudice di merito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può riesaminare i fatti per giungere a una diversa conclusione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Trento, in relazione al cumulo emesso il 5 agosto 2022 dalla Procura della Repubblica di Trento, ha concesso a NOME COGNOME la misura della detenzione domiciliare, mentre ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.
Rilevato che l’unico motivo dedotto dal ricorrente, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (violazione dell’art. 47 ord. pen. e mancanza di motivazione, non essendo stato esaminato il comportamento attuale del soggetto ed essendo stato illegittimamente applicato il divieto ex art. 58-quater ord. pen.), è manifestamente infondato, essendo il provvedimento conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e logicamente motivato, avendo ritenuto allo stato opportuna la concessione della detenzione domiciliare, in ragione delle condizioni cliniche del soggetto, e non anche la misura dell’affidamento in prova, nel legittimo esercizio del potere discrezionale che il Tribunale ha sulla scelta della misura alternativa più adeguata in rapporto al conseguimento della finalità di ciascuna di esse (v. Sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, Rv. 192368).
Considerato che, all’uopo, con ragionamento immune da illogicità manifesta, il Tribunale ha valorizzato fattori di sicura rilevanza nel relativo giudiz prognostico, ossia la ritenuta e non contestata assenza di contenuti riabilitativi nel progetto trattamentale e il precedente andamento negativo dell’analoga misura concessa nel 2019, profilo, anch’esso non contestato e che il giudice a quo ha ritenuto di per sé ostativo alla concessione della misura alternativa più liberatoria e che logicamente può giustificare una maggiore cautela nella decisione (p. 2).
Ritenuto altresì che il ricorso è, in parte, privo di adeguato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e mira a provocare una non consentita rivalutazione del merito della decisione assunta sulla questione dal giudice a quo.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore