Discrezionalità del Giudice sulla Pena: i Limiti secondo la Cassazione
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il suo operato non è sindacabile in sede di legittimità, se non in casi eccezionali. Questa pronuncia offre l’occasione per analizzare i confini di tale potere e i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e più favorevole valutazione della congruità della pena che gli era stata inflitta.
La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Il nostro ordinamento, agli articoli 132 e 133 del codice penale, conferisce al giudice il potere di quantificare la pena entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge per ciascun reato. Questa valutazione, nota come discrezionalità del giudice, non è arbitraria, ma guidata da una serie di criteri oggettivi e soggettivi, come la gravità del danno, l’intensità del dolo o della colpa, i motivi a delinquere e la condotta del reo.
Il giudice di merito deve quindi bilanciare tutti questi elementi – comprese le circostanze aggravanti e attenuanti – per arrivare a una pena che sia giusta, proporzionata e che risponda alle finalità rieducative, preventive e retributive.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti o le diminuzioni per le attenuanti, appartiene interamente alla sfera di valutazione discrezionale del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione che miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, senza denunciare vizi specifici, si scontra con i limiti strutturali del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, la censura sulla pena è inammissibile a meno che la determinazione del giudice di merito non sia il risultato di ‘mero arbitrio o di ragionamento illogico’. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che la decisione impugnata presentasse tali vizi, confermando la validità del ragionamento seguito nei gradi precedenti.
Le Conclusioni
La pronuncia riafferma un principio consolidato: non ci si può rivolgere alla Corte di Cassazione sperando in uno ‘sconto di pena’. Il ricorso è ammesso solo se si riesce a dimostrare che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale in modo palesemente irragionevole o arbitrario, violando i criteri di legge. In assenza di tali vizi, la valutazione sulla giusta pena compiuta dal giudice di merito resta insindacabile. La conseguenza per il ricorrente, in caso di inammissibilità, è non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione sulla congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di legittimità se l’unico motivo è il disaccordo sulla sua entità.
Quando la Corte di Cassazione può annullare una decisione sulla quantificazione della pena?
La Corte può intervenire solo in casi eccezionali, ovvero quando la decisione del giudice di merito è frutto di ‘mero arbitrio’ o di un ‘ragionamento illogico’, cioè quando la pena è stata determinata in modo palesemente irragionevole o senza una motivazione adeguata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (nel caso di specie, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45820 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibil in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previst per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nel discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibil la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dell pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
. COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al .pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore ciella Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
Il Consigliere Estensore
COGNOME
Il Presidente