Discrezionalità del Giudice: Quando il Ricorso sulla Pena è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del diritto penale: la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena. Quando un ricorso si limita a lamentare una sanzione ‘eccessiva’ senza argomentazioni specifiche, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre spunti importanti su come strutturare un’impugnazione efficace e sui limiti del sindacato di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Generico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza riguardava l’eccessività della pena inflitta. Il ricorrente, tuttavia, non ha formulato censure specifiche e dettagliate contro la motivazione della sentenza di secondo grado, limitandosi a una contestazione generica.
La difesa non ha evidenziato errori logici o violazioni di legge nel percorso argomentativo che ha portato i giudici a quantificare la sanzione, ma si è concentrata unicamente sul risultato finale, ritenuto sproporzionato.
La Decisione della Cassazione e la Discrezionalità del Giudice
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La motivazione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato: la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere non è assoluto, ma deve essere esercitato in aderenza ai principi guida sanciti dal codice penale. Il giudice della Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare che quest’ultimo abbia esercitato il suo potere in modo logico e conforme alla legge.
I Criteri Guida: Artt. 132 e 133 del Codice Penale
La discrezionalità del giudice è ancorata a parametri normativi precisi, contenuti negli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli impongono al giudice di tenere conto:
* Della gravità del reato (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione).
* Della capacità a delinquere del colpevole (motivi a delinquere, carattere del reo, precedenti penali e giudiziari, condotta contemporanea o susseguente al reato).
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, facendo riferimento a elementi specifici contenuti nella sentenza (pagine 2, 3 e 4), assolvendo così al proprio obbligo argomentativo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché l’unico motivo proposto era generico e aspecifico. Secondo la giurisprudenza costante, la determinazione della pena base, così come la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere è legittimamente esercitato quando il giudice fornisce una motivazione che dia conto del rispetto dei criteri legali previsti dagli artt. 132 e 133 c.p. Poiché la Corte d’Appello aveva offerto un’argomentazione congrua e logica per la pena inflitta, un ricorso che si limita a definirla ‘eccessiva’ senza attaccare specificamente la motivazione è privo di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente la misura di una pena in Cassazione, non è sufficiente lamentarne l’entità. È necessario, invece, individuare e contestare vizi specifici nel ragionamento del giudice di merito, come l’omessa valutazione di elementi decisivi, la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di specifiche norme di legge. In assenza di tali censure, il ricorso si espone a una sicura declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
In quali casi un ricorso contro l’entità della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico e aspecifico, ossia quando contesta l’eccessività della pena senza formulare critiche precise e reali alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a una lamentela generica.
Qual è il potere del giudice nel determinare la pena?
Il giudice possiede un ampio potere discrezionale nella graduazione della pena. Tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie dove l’importo è stato fissato in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45460 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a RIMINI il 01/10/1998
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, oltre a essere generico e aspecifico, in quanto privo di reali censure alla sentenza impugnata- è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’obbligo argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente