La Discrezionalità del Giudice nella Pena: Analisi di una Decisione della Cassazione
Il potere del magistrato di decidere l’entità di una condanna è un pilastro del nostro sistema penale. Ma fino a che punto si estende questa facoltà? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini della discrezionalità del giudice e sulle condizioni per contestare una sentenza. L’analisi di questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere quando un ricorso contro la misura della pena ha possibilità di successo e quando, invece, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, il ricorrente contestava la misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Discrezionalità del Giudice e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, che include la valutazione degli aumenti per le aggravanti o per la continuazione, deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Corte ha specificato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la propria decisione, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Pertanto, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione nel merito è stato respinto.
L’Irrilevanza dell’Errore Materiale nella Motivazione
Un punto interessante della decisione riguarda un’imprecisione contenuta nella sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano erroneamente indicato la recidiva come ‘qualificata ai sensi del quarto comma dell’art. 99 c.p.’, mentre si trattava di una recidiva ‘specifica e infraquinquennale’.
Secondo la Cassazione, questo errore non rende viziata la decisione. Ciò che conta è la sostanza della valutazione: gli elementi di disvalore posti a fondamento della motivazione (la gravità dei fatti, la personalità dell’imputato, ecc.) erano pienamente compatibili con lo ‘status soggettivo’ del ricorrente. L’errore formale, quindi, non ha intaccato la correttezza del ragionamento complessivo che ha portato alla determinazione della pena.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la difesa non ha evidenziato un vizio logico o una palese violazione di legge, ma ha tentato di sollecitare una riconsiderazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione sulla pena è stata ritenuta frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale, ancorato ai criteri legali e adeguatamente spiegato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per contestare con successo la misura di una pena non è sufficiente un generico dissenso. È necessario dimostrare che il giudice abbia violato specifici principi di legge o che la sua motivazione sia manifestamente illogica, irragionevole o contraddittoria. Un semplice errore materiale che non incide sulla coerenza complessiva del ragionamento sanzionatorio non è sufficiente a invalidare la sentenza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando si può contestare la misura della pena decisa da un giudice?
Secondo la Corte, la misura della pena può essere contestata solo se si dimostra che il giudice non ha esercitato correttamente la sua discrezionalità, violando i principi degli artt. 132 e 133 del Codice Penale, oppure se la motivazione della sua scelta è palesemente illogica o contraddittoria. Un generico dissenso non è sufficiente.
Un errore nella motivazione della sentenza la rende sempre nulla?
No. La Corte ha chiarito che un’errata indicazione formale, come quella relativa al tipo di recidiva, non rende viziata la decisione se gli elementi di disvalore posti a fondamento della motivazione sono comunque corretti e adeguati a giustificare la pena inflitta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito del ricorso. Comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43138 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43138 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta – in modo, peraltro, generico – la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare, in ordine alla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato · perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
che, invero, l’errata indicazione della «recidiva di cui al quarto comma dell’articolo 99 cod. pen.» anziché della recidiva specifica e infraquinquennale come ritenuta (si veda pag. 4 della sentenza del Tribunale di Milano e pag. 1 della sentenza impugnata) non rende viziata la decisione assunta dalla Corte d’appello in punto di trattamento sanzionatorio in quanto gli elementi di disvalore posti a fondamento della motivazione risultano del tutto confacenti al corretto status soggettivo declinato a carico del ricorrente da entrambi i giudici merito;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023
ensore COGNOME Il Consigliere
Il Presidente