Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugNOME la sentenza della Corte di appello di Catania, pronunciata in data 1 marzo 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli art 99, 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (fatto commesso in Francofonte il 31 maggio 2014); e COGNOME
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cessazione tutti gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, articolando: COGNOME, quattro motivi e COGNOME e COGNOME, ciascuno, un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che tutti e quattro i motivi nell’interesse di COGNOME, sono inammissibili, per l seguenti ragioni:
il primo motivo, con il quale si denuncia l’erronea determinazione della pena, è manifestamente infondato, posto che quella irrogata non è affatto illegale, posto che è stata considerata dal giudice di primo grado la forbice edittale da 3 a 10 anni di reclusione ratione temporis vigente, (vedasi paci. 3 della sentenza di primo grado);
il secondo ed il terzo motivo, protesi a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena adeguata e proporzionata alla oggettiva gravità del reato ed alla capacità a delinquere dell’imputato), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata);
il quarto motivo, che deduce l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione del numero e della frequenza dei pregiudizi penali dell’imputato e dell’omogeneità dei più g-avi reati cui questi si riferivano, tanto essendo indice di una più marcata pericolosità dell’agente, in linea con l’insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838);
che anche il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile, posto che l’unico motivo articolato a sostegno, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico e non consentito in questa sede, atteso che la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione completa e congrua, sia dei criteri (conformi a quelli di cui all’ art. 133 cod. pen.) utiliz nell’esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena irrogata all’imputato, esercizio privo di profili di arbitrarietà e di irragionevolezza, (vedasi pagg. 3 e 4, in cu Corte territoriale ha ritenuto la pena adeguata e proporzionata alla oggettiva gravità del reato ed alla capacità a delinquere del colpevole), sia degli elementi ritenuti decisivi ai fi del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha, al riguardo, valorizzato la negativa personalità dell’impugnante, come desumibile dalle plurime condanne subite, ormai irrevocabili);
che, infine, anche il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è nammissibile, perché il solo motivo cui è affidato, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pecca di aspecificità a fronte della compiuta e congrua motivazione rassegnata dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzioNOMErio applicato; motivazione che ha dato conto di una valutazione compiuta in maniera non arbitraria o irragionevole e, comunque, in maniera conforme ai parametri di legge (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) anche per quel che riguarda il diniego di esclusione della contestata e ritenuta recidiva, il cui riconoscimento si è fondato sul riscontro di numerosi pregiudizi penali dell’imputato, espressivi di frequente ricaduta nella commissione di reati della stessa indole, tanto comprovando, in linea con il diritto vivente, la più marcata pericolosità dell’agente (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore