Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 21/04/1971
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di
estinzione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione è
manifestamente infondato essendo stata applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.;
che
«ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di
comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente» (in motivazione la Corte ha evidenziato che detta interpretazione
corrisponde al dettato dell’art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l’applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni
dell’art. 69 cod. pen.) (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv.
274899 – 01);
considerato che la doglianza relativa all’eccessività della pena irrogata è
manifestamente infondata poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.