Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18916 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CONCETTA nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di
estinzione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione è
manifestamente infondato essendo stata applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.;
che
«ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di
comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente» (in motivazione la Corte ha evidenziato che detta interpretazione
corrisponde al dettato dell’art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l’applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni
dell’art. 69 cod. pen.) (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv.
274899 – 01);
considerato che la doglianza relativa all’eccessività della pena irrogata è
manifestamente infondata poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.