Discrezionalità del giudice: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per Cassazione, in particolare quando si contestano valutazioni che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha riaffermato principi consolidati in materia di recidiva e quantificazione della pena, sottolineando come tali aspetti non possano essere messi in discussione in sede di legittimità se adeguatamente motivati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sua condanna per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’imputato ha basato il suo ricorso davanti alla Corte di Cassazione su due motivi principali: l’errata applicazione della recidiva e l’eccessività della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sulla Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili.
La Questione della Recidiva
Il primo motivo contestava la sussistenza della recidiva. La Corte ha ricordato che tale valutazione non è consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito, infatti, non deve basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti passati o sull’arco temporale, ma è tenuto a un esame concreto, basato sui criteri dell’art. 133 c.p. Deve verificare se e in che misura la condotta criminale pregressa sia indicativa di una ‘perdurance inclinazione al delitto’ che abbia agito come fattore criminogeno per il nuovo reato. Poiché il giudice di merito aveva seguito correttamente questi principi, la doglianza è stata respinta.
La Valutazione sull’Eccessività della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della sanzione, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso di specie, il giudice aveva adempiuto al suo onere argomentativo, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rendendo così la sua decisione insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione centrale della decisione della Cassazione risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’apprezzamento delle prove. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, le valutazioni che la legge affida alla discrezionalità del giudice di merito, come quelle sulla personalità dell’imputato ai fini della recidiva e sulla commisurazione della pena, sono insindacabili se sorrette da una motivazione congrua, logica e non contraddittoria. Dichiarare inammissibile il ricorso significa riconoscere che i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per accedere al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Corte di Cassazione. Le scelte relative alla recidiva e alla misura della pena, espressione della discrezionalità del giudice, sono definitive se correttamente motivate. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) e non su una diversa valutazione del merito, che resta di competenza esclusiva dei giudici delle fasi precedenti. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità è stata, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la valutazione della recidiva davanti alla Corte di Cassazione?
No, la valutazione sulla sussistenza della recidiva non è, di regola, consentita in sede di legittimità. Si tratta di un’analisi di merito che spetta al giudice delle fasi precedenti, il quale deve valutare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e le condanne passate.
Si può impugnare in Cassazione una pena ritenuta eccessiva?
No, l’eccessività della pena non è un motivo di ricorso consentito davanti alla Corte di Cassazione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui operato è censurabile solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché i motivi proposti non rientrano tra quelli previsti dalla legge o sono manifestamente infondati. La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26735 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il 16/09/1989
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(9
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.7, e 493ter cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che contesta l’eccessività della pena – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 giugno 2025
Il Presidente