Discrezionalità del giudice: quando la Cassazione conferma la decisione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione riafferma un principio cardine del nostro sistema penale: la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. Questa ordinanza offre spunti fondamentali per comprendere i limiti entro cui un imputato può contestare la congruità della sanzione inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la presunta eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’appellante sosteneva, in sostanza, che i giudici dei gradi precedenti non avessero valutato adeguatamente gli elementi a suo favore, giungendo a una condanna troppo severa.
La Discrezionalità del Giudice nella Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Secondo la Suprema Corte, un ricorso in Cassazione che mira a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile, a meno che la determinazione del giudice non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro decisione, facendo riferimento al “significativo disvalore insito nelle modalità del fatto”, escludendo così ogni profilo di arbitrarietà.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e l’Obbligo di Motivazione
Anche riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto infondate le censure. La Corte ha ricordato il suo consolidato orientamento secondo cui, per giustificare il diniego, non è necessario che il giudice di merito prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti. È sufficiente, infatti, che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva evidenziato “l’assenza di elementi positivi di valutazione”, una motivazione ritenuta dai giudici di legittimità logica, coerente e, pertanto, non sindacabile in sede di Cassazione. Qualsiasi altro elemento, anche se potenzialmente favorevole all’imputato, deve considerarsi implicitamente superato da questa valutazione complessiva.
Le Motivazioni della Cassazione
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi proposti sono stati considerati meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. Il ricorso, in altre parole, non sollevava reali questioni di legittimità (cioè di violazione di legge), ma mirava a ottenere un nuovo e diverso giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
La decisione del giudice di merito sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti era stata supportata da argomenti giuridici corretti e privi di manifesta illogicità, rendendo l’impugnazione non accoglibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è ampia, ma non illimitata. Il suo esercizio deve essere sempre ancorato ai criteri legali e sorretto da una motivazione congrua e non palesemente illogica. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che un ricorso in Cassazione per contestare la severità della pena ha possibilità di successo solo se si riesce a dimostrare un vizio logico macroscopico o un’arbitrarietà nella decisione del giudice, e non semplicemente proponendo una diversa valutazione del merito.
Quando un ricorso contro la severità della pena è inammissibile in Cassazione?
Un ricorso è inammissibile quando la determinazione della pena da parte del giudice di merito non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma è adeguatamente motivata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. La Cassazione non può effettuare una nuova valutazione nel merito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri con tale valutazione complessiva.
Qual è stato l’esito del ricorso e perché?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero semplici riproposizioni di censure già valutate e respinte correttamente dai giudici di merito, la cui decisione sulla pena e sulle attenuanti era basata su una motivazione logica e non arbitraria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3947 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ACERRA il 28/06/1995
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza dell’apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato «il significativo disvalore insito nelle modalità del fatto» (pag. 4);
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3 609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziato l’assenza di elementi positivi di valutazione (cfr. pag. 3 e 4 ).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024.