Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29881 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 18/10/1975
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bologna che – riducendo la pena – ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato;
Considerato il primo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e
palesemente smentito dagli atti processuali posto che le suddette circostanze attenuanti sono state riconosciute sia in primo grado che in appello, peraltro in
regime di prevalenza;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta l’eccessività della pena – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente
infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Rilevato che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, che hanno portato, peraltro, ad una riduzione della pena (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamehto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025
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Il Consigliere esten re
Il Presidente