Discrezionalità del Giudice: La Cassazione sui Limiti del Ricorso per Pena Eccessiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un principio cardine del nostro sistema processuale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena. Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha ribadito che, una volta rispettati i limiti di legge, la valutazione sull’entità della sanzione penale spetta al giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Analizziamo il caso e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati in primo e secondo grado per reati di bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale per due di essi, solo documentale per la terza), hanno presentato ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali:
1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale.
2. L’eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata.
I ricorrenti speravano di ottenere una riduzione della pena attraverso una riconsiderazione di questi elementi da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi revisione della condanna. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che meritano di essere approfonditi.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Corte ha stabilito che il motivo era manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito fornisca una motivazione congrua, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano adeguatamente giustificato la loro scelta richiamando i precedenti penali degli imputati e l’assenza di elementi concreti favorevoli da valorizzare. Non è necessaria una disamina analitica di ogni possibile attenuante, ma basta un riferimento logico agli elementi ostativi.
L’Insindacabilità della Pena e la Discrezionalità del Giudice
Il cuore della pronuncia risiede nel secondo punto. La Corte ha ribadito con forza che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è un’espressione della discrezionalità del giudice di merito. Tale potere è insindacabile in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Questo principio vale a maggior ragione quando la pena applicata è media o prossima al minimo legale. In tali casi, è sufficiente che il giudice faccia riferimento a criteri di ‘adeguatezza’ o ‘equità’, che implicitamente contengono la valutazione di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo).
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si basano su un orientamento giurisprudenziale stabile e consolidato. L’obiettivo è preservare la distinzione tra giudizio di merito (primo grado e appello), dove si valutano i fatti e si determina la pena, e giudizio di legittimità (Cassazione), dove si controlla solo la corretta applicazione della legge. La valutazione sulla ‘giustezza’ della pena rientra nella prima categoria. Contestare l’eccessività della sanzione, senza denunciare una violazione di legge o un vizio logico manifesto della motivazione, si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, rafforza il principio della discrezionalità del giudice di merito come baluardo della decisione sulla pena. Le difese devono concentrare i loro sforzi nel fornire al giudice di primo e secondo grado tutti gli elementi utili per una valutazione favorevole, sia per le attenuanti che per l’entità della pena. In secondo luogo, definisce chiaramente i limiti del ricorso per Cassazione: non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme. Una pena, anche se percepita come severa, non sarà modificata dalla Suprema Corte se rientra nella forbice edittale e se la sua motivazione, pur sintetica, risulta logicamente coerente.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile se la contestazione riguarda unicamente l’entità della sanzione. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo previsti dalla legge rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia palesemente illogica.
Cosa serve al giudice per negare le attenuanti generiche?
È sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per il diniego, come ad esempio la presenza di precedenti penali o la mancanza di elementi favorevoli concreti. Non è richiesta una disamina analitica di ogni possibile circostanza.
Perché i ricorsi in questo caso sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti in sede di legittimità. Si chiedeva alla Corte una nuova valutazione del merito, sia sulla concessione delle attenuanti sia sull’entità della pena, attività che esula dalle competenze della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47841 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47841 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ORTA DI ATELLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ORTA DI ATELLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 4 maggio 2022 che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale per la prima e il terzo e di sola bancarotta fraudolenta documentale per la seconda.;
-Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7-8 il richiamo ai diversi precedenti penali e alla mancanza di elementi concreti favorevoli da valorizzare);
-Considerato che il secondo motivo dei ricorsi interposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché il primo ed unico motivo del ricorso sollevato nell’interesse di COGNOME NOME, con cui si contesta l’eccessività della pena, non è deducibile in sede di legittimità in quanto “La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.”(Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197);
-Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2023
GLYPH Il Presidente
Il consigliere estensore