La Discrezionalità del Giudice sulla Pena: Un Potere Insindacabile?
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, un ambito in cui la discrezionalità del giudice gioca un ruolo fondamentale. Ma fino a che punto questa scelta può essere contestata? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 44947/2023, offre chiarimenti preziosi sui limiti del sindacato di legittimità in materia di trattamento sanzionatorio, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’unica doglianza sollevata non riguardava l’accertamento della sua colpevolezza, ma si concentrava esclusivamente sulla quantificazione della pena. L’imputato riteneva che la sanzione applicata fosse eccessiva, contestando la graduazione della pena base e la gestione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze e la continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la valutazione sulla misura della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di Cassazione, se non in casi eccezionali. Il ricorrente è stato, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti al Sindacato sulla Discrezionalità del Giudice
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni. La Corte ribadisce che la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena può essere contestata in Cassazione solo se la decisione del giudice di merito è frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”. In altre parole, non è sufficiente che l’imputato ritenga la pena ‘ingiusta’ o ‘sproporzionata’; è necessario dimostrare un vizio logico-giuridico palese nella motivazione che la sorregge.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che l’onere motivazionale del giudice di merito era stato pienamente soddisfatto. L’uso di espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento” è stato considerato adeguato. Secondo la Corte, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata per ogni singolo passaggio del calcolo della pena, specialmente quando la sanzione finale inflitta risulta inferiore alla media edittale prevista dalla legge per quel tipo di reato. La scelta di una pena al di sotto della media è, di per sé, un indicatore di un esercizio ponderato e non arbitrario del potere sanzionatorio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che le possibilità di ottenere una riforma della pena in Cassazione sono estremamente limitate. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un eventuale ricorso basato unicamente sulla presunta eccessività della sanzione ha scarse probabilità di successo se non è supportato dalla prova di una manifesta irragionevolezza o di una totale assenza di motivazione da parte del giudice di merito. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sull’evidenziare eventuali vizi logici nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, piuttosto che limitarsi a una generica contestazione del risultato sanzionatorio.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena decisa da un giudice?
No, di norma non è possibile. La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione è ammesso solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente.
Una motivazione che definisce la pena come ‘congrua’ è sufficiente per il giudice?
Sì, secondo l’ordinanza, espressioni come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ sono considerate sufficienti a motivare la decisione, soprattutto quando la pena inflitta è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato.
Cosa succede se un ricorso contro la quantificazione della pena viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44947 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del mer graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione può costituire oggetto di ricorso per cassazione, laddove la relativa determinazione, sorretta d sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espression tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale ( veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.