Discrezionalità del Giudice: Quando e Come si Può Contestare la Pena?
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui si manifesta pienamente la discrezionalità del giudice. Tuttavia, questo potere non è assoluto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i limiti entro cui la decisione sulla sanzione può essere contestata e quando, invece, un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme il caso per comprendere meglio questi importanti principi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa aggravata. Dopo la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione, intervenendo unicamente sul trattamento sanzionatorio, ma confermando la responsabilità penale dell’imputato.
Non soddisfatto della pena inflitta, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. È fondamentale sottolineare che l’unico motivo di contestazione non riguardava la sua colpevolezza, ormai accertata, ma esclusivamente la misura della pena, ritenuta eccessiva.
Il Ricorso e la Discrezionalità del Giudice
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava proprio l’esercizio della discrezionalità del giudice del merito nella graduazione della pena. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato la sua scelta sanzionatoria.
La Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la quantificazione della pena è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di legittimità, a meno che non emergano vizi macroscopici.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su alcuni punti chiave:
1.  Mancanza di Specificità: Il ricorso è stato giudicato “privo di concreta specificità”. Non basta lamentare genericamente una pena troppo severa; è necessario indicare con precisione dove la motivazione del giudice inferiore sia stata illogica o contraddittoria.
2.  Confini del Sindacato di Legittimità: La graduazione della pena non può essere contestata in Cassazione se la determinazione del giudice è sorretta da una motivazione sufficiente e non è frutto di “mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico”.
3.  Riferimento all’Art. 133 Cod. Pen.: La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adempiuto al suo onere motivazionale richiamando gli elementi previsti dall’art. 133 del Codice Penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.), considerati decisivi.
4.  Obbligo di Motivazione Rafforzata: Viene chiarito che una motivazione particolarmente dettagliata e specifica sulla pena è necessaria solo quando questa si discosta notevolmente dalla media edittale, avvicinandosi al massimo previsto dalla legge. Nel caso di specie, ciò non era avvenuto.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La lezione pratica che emerge da questa pronuncia è chiara: per contestare efficacemente la misura di una pena di fronte alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un dissenso sulla sua entità. È indispensabile costruire un motivo di ricorso solido, specifico e tecnico, che dimostri un vizio logico palese nel ragionamento del giudice di merito o una totale assenza di motivazione. In caso contrario, il ricorso non solo non avrà successo, ma comporterà anche un ulteriore esborso economico.
 
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena decisa da un giudice?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Il ricorso è ammesso solo se la motivazione del giudice è del tutto assente, manifestamente illogica o arbitraria, e non per un semplice disaccordo sulla severità della sanzione.
Cosa significa che un ricorso è ‘privo di concreta specificità’?
Significa che il ricorso non indica in modo chiaro e dettagliato quali specifici errori di logica o di diritto avrebbe commesso il giudice nel determinare la pena. Una lamentela generica sull’entità della sanzione non è sufficiente per la Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4424  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Torin che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa aggravat ritenuto che l’unico motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio è privo d concreta specificità e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discreziona attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ric per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 1:33 cod. pen. ritenuti decisivi o essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024.