Discrezionalità del Giudice nella Pena: Quando il Ricorso è Inammissibile
Il principio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena rappresenta un pilastro del nostro sistema penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su quali siano i limiti per contestare tale potere. Quando una pena viene definita “congrua”, è davvero possibile metterla in discussione? Analizziamo insieme la decisione per capire i confini del sindacato di legittimità sulla quantificazione della sanzione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La ricorrente lamentava due aspetti principali della decisione di secondo grado: il trattamento sanzionatorio applicato e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici avevano quantificato la pena, ritenendola eccessiva, e la loro decisione di non concedere uno “sconto” di pena basato su elementi favorevoli.
La Decisione della Cassazione sulla Discrezionalità del Giudice
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che i giudici di merito (sia in primo che in secondo grado) avevano esercitato correttamente il loro potere discrezionale, fornendo una motivazione adeguata e logica per le loro scelte. Secondo gli Ermellini, il tentativo della ricorrente di ottenere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità non era ammissibile, poiché la Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali che hanno analizzato le prove nel dettaglio.
La Motivazione sulla Dosimetria della Pena
Un punto cruciale della decisione riguarda la sufficienza della motivazione. La Corte ha chiarito che, per giustificare l’entità della pena, non è sempre necessaria una disamina analitica di ogni singolo elemento. L’utilizzo di espressioni come “pena congrua” o “pena equa” è considerato sufficiente, specialmente quando la sanzione finale si colloca al di sotto della media prevista dalla legge per quel reato. Questo perché si presume che il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti per giungere a una conclusione di adeguatezza.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato. Il giudice non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione si fondi su elementi negativi ritenuti decisivi o, semplicemente, sull’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Una volta che il giudice fornisce una giustificazione logica per il suo diniego basata su questi aspetti, tutte le altre argomentazioni della difesa si considerano implicitamente respinte.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha basato la sua decisione di inammissibilità sul principio fondamentale che la valutazione del trattamento sanzionatorio rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. I giudici di appello avevano, infatti, esplicitato le ragioni del loro convincimento, rendendo la loro decisione incensurabile in sede di legittimità. L’onere argomentativo, secondo la Corte, è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo a elementi ritenuti decisivi e a concetti di equità come la “congruità” della pena, senza necessità di ulteriori dettagli quando la pena è inferiore alla media edittale.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strada per contestare la misura della pena in Cassazione è molto stretta. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la valutazione del giudice di merito. È necessario dimostrare un vizio grave nella motivazione, come un’evidente illogicità o la mancanza totale di giustificazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere mirati a specifici errori di diritto o a palesi difetti logici nel ragionamento del giudice, piuttosto che a una generica richiesta di riconsiderazione della pena. La discrezionalità del giudice, se motivata in modo logico e coerente, rimane un caposaldo del giudizio penale difficilmente scalfibile in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’esercizio della discrezionalità del giudice di merito in materia di pena e attenuanti, che la Cassazione ha ritenuto correttamente esercitata e motivata in modo adeguato.
Una motivazione sintetica come “pena congrua” è sufficiente per giustificare la misura della pena?
Sì, secondo questa ordinanza, espressioni come “pena congrua” o “pena equa” sono sufficienti a motivare la decisione, soprattutto se la pena irrogata è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi rilevanti, superando così implicitamente tutte le altre argomentazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto e dil,:trattamento sanzioNOMErio e circostanziale, non sono consentiti in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 5);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non ènecessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativ ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanend disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenqto nella speci (si vedano pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamMissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e clella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.