Discrezionalità del Giudice e Motivazione della Pena: L’Ordinanza della Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce chiarimenti cruciali sui limiti dell’impugnazione in materia di sanzioni e sul perimetro della discrezionalità del giudice di merito. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, giudicato troppo generico, ribadendo principi fondamentali sulla motivazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti. Questo provvedimento è un monito sull’importanza di formulare ricorsi specifici e tecnicamente fondati.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano esclusivamente su due aspetti: il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’appellante lamentava, in sostanza, un cattivo esercizio del potere decisionale da parte dei giudici di merito nella quantificazione della pena.
L’Analisi della Corte e la discrezionalità del giudice
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso bollandolo come inammissibile per mancanza di ‘concreta specificità’. I giudici supremi hanno sottolineato che i giudici di merito avevano esercitato correttamente la loro discrezionalità del giudice, esplicitando in modo adeguato le ragioni del loro convincimento. La decisione si articola su due pilastri fondamentali.
La Motivazione sulla Quantificazione della Pena
Un punto centrale della decisione riguarda l’onere di motivazione nella dosimetria della pena. La Corte ha chiarito che, quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale (ovvero la media tra il minimo e il massimo previsti dalla legge per quel reato), non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata.
In tali circostanze, l’obbligo di motivazione può considerarsi assolto attraverso l’uso di espressioni sintetiche ma significative come ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’. Questo orientamento mira a snellire il processo decisionale e a riconoscere l’ampio margine di valutazione che la legge affida al giudice di merito, a patto che la decisione finale sia ragionevole e non si discosti in modo palese ed immotivato dai parametri legali.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato. Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
È invece sufficiente che la motivazione si basi su un ‘congruo riferimento’ agli elementi negativi ritenuti decisivi, oppure sulla constatazione dell’assenza di elementi positivi di rilievo. Una volta effettuata questa valutazione, tutti gli altri argomenti proposti dalla difesa si considerano implicitamente superati e disattesi.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sulla necessità di preservare l’autonomia e la discrezionalità del giudice di merito nelle valutazioni che gli sono proprie, come la determinazione della pena. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, dove si ripropone semplicemente una diversa valutazione dei fatti già esaminati. L’impugnazione è ammissibile solo se denuncia vizi specifici di legittimità, come una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria, e non una mera divergenza di opinioni sulla congruità della sanzione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche per la difesa. Dimostra che un ricorso basato su una generica lamentela contro l’entità della pena, senza individuare specifici errori nel ragionamento del giudice, è destinato all’inammissibilità. Per avere successo, l’atto di impugnazione deve articolare critiche precise, evidenziando dove e come il giudice abbia violato la legge o sia incorso in un vizio logico nel suo percorso argomentativo. Questa pronuncia rafforza l’idea che la valutazione del trattamento sanzionatorio è un’area in cui la discrezionalità del giudice di merito, se correttamente esercitata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Quando un ricorso contro la quantificazione della pena è considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico e quindi inammissibile quando si limita a contestare l’entità della pena senza individuare specifici vizi logici o errori di diritto nel ragionamento del giudice, ma lamentando semplicemente un non corretto esercizio del potere discrezionale.
È sempre necessaria una motivazione dettagliata per la pena inflitta?
No. Secondo la Corte, qualora la pena irrogata sia inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. Sono sufficienti espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ per assolvere l’onere motivazionale.
Come deve motivare il giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice non è tenuto ad analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che motivi il diniego facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, ritenendo così implicitamente superati tutti gli altri argomenti a favore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 3);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il:16 aprile 2024.