La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Quando una sentenza di condanna viene emessa, una delle questioni più delicate riguarda l’entità della pena. La legge affida al magistrato un potere fondamentale: la discrezionalità del giudice nel determinare una sanzione equa, all’interno dei limiti edittali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, n. 178/2024) ci offre l’occasione per chiarire i confini di questo potere e i limiti entro cui è possibile contestarlo in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Bari, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza: l’eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato per ridurre la sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene netta, non è affatto sorprendente e si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Discrezionalità del Giudice non è Sindacabile nel Merito
Il primo punto affrontato dai giudici riguarda la presunta eccessività della pena. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, esercitato in base ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, capacità a delinquere, etc.), non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione, se non in caso di motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fornito una giustificazione congrua per la pena applicata, rendendo la censura inammissibile in sede di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non rivalutare i fatti.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la decisione del giudice di merito era supportata da elementi concreti: la ‘pervicacia della condotta’, l’assenza di ‘resipiscenza’ (pentimento) e i ‘significativi precedenti penali’ dell’imputato. La Cassazione ha inoltre ricordato che, nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione. Anche in questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi logici.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è un potere ampio e difficilmente attaccabile in Cassazione. Il ricorso in sede di legittimità può avere successo solo se si dimostra un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione, non se ci si limita a proporre una diversa valutazione del merito. Questa pronuncia serve da monito: le strategie difensive devono concentrarsi, fin dai primi gradi di giudizio, nel fornire al giudice tutti gli elementi concreti per orientare la sua discrezionalità, poiché le possibilità di rimettere in discussione la quantificazione della pena in Cassazione sono estremamente limitate.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile se la critica riguarda solo la quantità della pena. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione sia completamente mancante o palesemente illogica.
Perché al ricorrente non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa di elementi negativi ritenuti decisivi dal giudice, quali la pervicacia della condotta, l’assenza di pentimento e i significativi precedenti penali dell’imputato. Il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi, ma solo quelli ritenuti più rilevanti.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte. Questo avviene quando l’impugnazione non rispetta i requisiti di legge, ad esempio perché solleva questioni di fatto (come la quantificazione della pena) che non possono essere trattate in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dal legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidat della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed al diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rie nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciat artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda p 4 della sentenza impugnata);
Considerato che anche il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestament infondato in presenza (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, in tema di pervicacia dell condotta e assenza di resipiscenza, nonché di significativi precedenti penali) di una motivazio esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, seco cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione d attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli de dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Coniviiere iestensore
Il Presidente