La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. La pronuncia chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza in sede di legittimità, specialmente quando l’appello si fonda sulla presunta eccessività della sanzione e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputate contro una sentenza della Corte d’appello di Roma. Le ricorrenti lamentavano un’unica questione: la pena inflitta era, a loro dire, eccessiva. Inoltre, contestavano la decisione dei giudici di non applicare in loro favore la circostanza attenuante generica prevista dall’articolo 62-bis del codice penale, che avrebbe potuto comportare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Cassazione e la Discrezionalità del Giudice
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla misura della pena da infliggere è un’attività che rientra nel potere esclusivo del giudice di merito (Tribunale e Corte d’appello). Questo potere, noto come discrezionalità del giudice, deve essere esercitato seguendo i criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Il Ruolo dei Precedenti Penali
Nel caso specifico, la Corte d’appello aveva giustificato la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti penali delle imputate. Questo elemento è stato considerato un valido motivo per negare il beneficio, dimostrando che la decisione del giudice di merito non era arbitraria, ma fondata su elementi concreti. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di ricalcolare la pena, ma solo di verificare che il giudice inferiore abbia fornito una motivazione logica e conforme alla legge.
Una Valutazione già Favorevole in Appello
È interessante notare che la stessa Corte d’appello, pur negando le attenuanti generiche, aveva già ricalcolato la pena per entrambe le imputate. Addirittura, per una di esse, aveva concesso un’altra attenuante (prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.) e l’aveva considerata prevalente sulle aggravanti contestate. Questo dimostra che una valutazione ponderata era già stata compiuta nel grado precedente, rendendo ancora più debole la contestazione mossa in Cassazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Non è possibile chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove o di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla congruità della pena. Il controllo di legittimità si limita a verificare la presenza di violazioni di legge o di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’appello aveva chiaramente e logicamente spiegato le ragioni della sua decisione sulla pena, basandosi sui precedenti penali, non vi era alcun errore di diritto da correggere.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso basato unicamente sulla percezione di una pena ‘troppo alta’ è destinato a fallire se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione adeguata. La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è un caposaldo del sistema, e la Cassazione ne protegge i confini, respingendo i ricorsi che tentano di trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che le argomentazioni relative alla quantificazione della pena devono essere sviluppate e sostenute con forza nei primi due gradi di giudizio, dove il giudice ha il pieno potere di valutazione dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, se il ricorso si limita a contestare l’eccessività della pena senza evidenziare vizi di legge o di motivazione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è riesaminabile in sede di legittimità se la decisione è stata motivata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Perché nel caso specifico non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’appello ha negato le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali delle imputate. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione sufficiente, logica e conforme alla legge, confermando la decisione del giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, le persone che lo hanno proposto vengono condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro ciascuna) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4688 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4688 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1332/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti nel rispettivo interesse di:
COGNOME NOME (cui 03vlrwo), nata a ROMA il DATA_NASCITA, COGNOME NOME (cui 05zlthw), nata a ROMA il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Roma; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nel rispettivo interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME con un unico atto, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena irrogata e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62bis c.p. non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che la Corte di appello di Roma non ha applicato la circostanza attenuante in esame in considerazione dei precedenti penali riportati dalle imputate, le quali avevano già fruito della del beneficio della sospensione, tuttavia ha rideterminato la pena per entrambe le imputate, concedendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., ritenuta prevalente sulle aggravanti per NOME COGNOME (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME