Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3935 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VASTO il 30/05/1976
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che gli stessi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattes con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di meri che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati neg artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza dell’apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la capacità a delinquere dell’imputato (pag. 5);
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3 609 del 18/1/2011, COGNOME, R 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziato i precedenti penali specifici (c pag. 5 ).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024.