Discrezionalità del giudice: i limiti all’impugnazione della pena in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di determinazione della pena. Il principio cardine che emerge è quello della discrezionalità del giudice di merito, un potere che, se esercitato correttamente, rende inammissibile un ricorso volto a una semplice rivalutazione della congruità della sanzione. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio a un caso concreto.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza: l’eccessiva severità della pena inflitta e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la valutazione del giudice di merito sarebbe stata ingiusta e non adeguatamente motivata. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato dalla Suprema Corte come una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nel precedente grado di giudizio.
La Discrezionalità del Giudice nella Graduazione della Pena
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel richiamo agli articoli 132 e 133 del Codice Penale. Questi articoli conferiscono al giudice di merito un’ampia discrezionalità nel determinare la pena base e nell’applicare aumenti o diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito. Pertanto, una censura che miri a una nuova valutazione sulla congruità della pena è inammissibile se la decisione del giudice inferiore non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione facendo riferimento alla “capacità a delinquere” dell’imputato, un criterio pienamente legittimo previsto dall’art. 133 c.p. Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcuna illogicità manifesta, la doglianza è stata respinta.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Analoghe considerazioni sono state svolte per quanto riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha affermato che la motivazione che nega tali attenuanti è insindacabile se non presenta una manifesta illogicità. Il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che egli ponga a fondamento della sua decisione gli elementi ritenuti decisivi.
Nella vicenda in esame, il giudice aveva giustificato il diniego evidenziando i precedenti penali specifici dell’imputato. Questa motivazione è stata ritenuta sufficiente e logica, superando di fatto tutte le altre argomentazioni difensive e rendendo anche questa censura inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate erano riproduttive di doglianze già vagliate e disattese con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito. La Suprema Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, ma di verificare la legalità e la logicità della motivazione. Poiché la sentenza impugnata aveva fornito una giustificazione coerente e non arbitraria, basata su criteri legali (capacità a delinquere e precedenti penali), il ricorso è stato respinto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strada per contestare in Cassazione la misura della pena è molto stretta. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice; è necessario dimostrare un vizio grave della motivazione, come l’arbitrarietà o l’illogicità manifesta. La discrezionalità del giudice di merito, se esercitata nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 132 e 133 del Codice Penale, costituisce un baluardo difficilmente superabile in sede di legittimità. Per la difesa, ciò significa che i ricorsi devono concentrarsi su vizi giuridici effettivi piuttosto che su richieste di una nuova valutazione dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione la severità di una pena decisa dal giudice di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione della congruità della pena. Tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. L’impugnazione è ammissibile solo se si dimostra che la decisione del giudice è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Perché il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche fornendo una motivazione che non sia manifestamente illogica. Non è necessario che analizzi tutti gli elementi a favore o sfavore, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, come, nel caso di specie, i precedenti penali specifici dell’imputato.
Cosa significa che un ricorso è ‘riproduttivo di censure già disattese’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche che erano già state presentate, esaminate e respinte con motivazioni corrette dal giudice del precedente grado di giudizio. Un ricorso con queste caratteristiche viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che gli stessi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattes con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di meri che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati neg artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza dell’apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la capacità a delinquere dell’imputato (pag. 5);
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3 609 del 18/1/2011, COGNOME, R 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziato i precedenti penali specifici (c pag. 5 ).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024.