Discrezionalità del Giudice nella Pena: Limiti e Insindacabilità secondo la Cassazione
L’esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena rappresenta uno dei cardini del sistema penale. Tuttavia, quali sono i confini di questo potere e quando può essere contestato? Con l’ordinanza n. 30901/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la graduazione della pena, se correttamente motivata e non arbitraria, sfugge al sindacato di legittimità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Determinazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la quantificazione della pena. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale era viziata, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente riduzione della sanzione. La questione sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se la valutazione operata dal giudice di merito sulla misura della pena fosse censurabile in sede di legittimità.
La Discrezionalità del Giudice: Un Potere Ancorato alla Legge
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare i principi che governano la materia. La graduazione della pena è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è assoluto o arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei paletti fissati dal legislatore.
I Criteri Guida degli Artt. 132 e 133 del Codice Penale
Il giudice deve attenersi ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli impongono al magistrato di tenere conto della gravità del reato (valutando la natura, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo cagionato) e della capacità a delinquere del colpevole (considerando i motivi a delinquere, il carattere del reo, i suoi precedenti e, in generale, la sua condotta di vita).
Quando la Motivazione Rende la Scelta Insindacabile
La decisione sulla pena diventa insindacabile in Cassazione quando non è il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico, ma è supportata da una motivazione sufficiente. Il compito della Suprema Corte non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che quest’ultima sia conforme alla legge e logicamente coerente.
La Decisione sul Ricorso Specifico
Nel caso specifico, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello non solo aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma le aveva applicate nella loro massima estensione possibile. La pena era stata, infatti, ridotta nella misura massima di un terzo, come previsto dalla legge. Di fronte a una tale applicazione, che già rappresentava il trattamento più favorevole per l’imputato sotto quel profilo, il ricorso volto a ottenere un’ulteriore, imprecisata diminuzione di pena risultava privo di fondamento.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata era stata considerata adeguata, poiché la scelta sulla pena era stata esercitata nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito, senza arbitrarietà o illogicità. La Corte ha sottolineato che, essendo state le attenuanti generiche già concesse nella massima misura, non vi era ulteriore spazio per una riduzione della pena su tale base. Pertanto, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia, ma non illimitata. Il suo esercizio è legittimo e insindacabile in Cassazione a condizione che sia ancorato ai criteri legali e sorretto da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. La decisione serve da monito: un ricorso per cassazione che si limiti a contestare l’entità della pena senza evidenziare vizi di legittimità concreti, come l’arbitrarietà o una palese illogicità della motivazione, è destinato all’inammissibilità.
Quando è possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Solo quando la decisione sulla pena è frutto di mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o è priva di una motivazione sufficiente, in violazione dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Cosa significa che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice?
Significa che il giudice, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, ha il potere di scegliere la pena più adeguata al caso concreto, basandosi su una valutazione ponderata della gravità del reato e della personalità del colpevole.
In questo caso, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché la Corte d’Appello aveva già esercitato correttamente la propria discrezionalità, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e riducendo la pena nella misura massima di un terzo. La decisione era quindi ben motivata e non arbitraria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, come ridotta dalla Corte territoriale dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 3);
che peraltro, nella specie, le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute nella massima estensione e la pena è stata ridotta nella misura massima di un terzo (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente