La Discrezionalità del Giudice nella Pena: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza n. 34835 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un caposaldo del nostro sistema penale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena. Questo principio, sancito dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, affida al giudice di merito il compito di adeguare la sanzione alla gravità del reato e alla personalità del colpevole. La Suprema Corte, con questa pronuncia, chiarisce i confini entro cui tale potere può essere esercitato e i limiti delle possibili impugnazioni.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Pena Eccessiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza era l’eccessività della pena inflitta. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare la decisione dei giudici di secondo grado, ritenendo la sanzione sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
La Decisione della Cassazione e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non è una terza istanza di merito. Il suo ruolo non è quello di ricalcolare la pena, ma di verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia fornito una motivazione logica e coerente per la sua decisione.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte ha specificato che il ricorso proponeva questioni non consentite in sede di legittimità. Contestare l’eccessività della pena significa, infatti, chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Cassazione. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse adempiuto al proprio onere motivazionale, facendo riferimento a elementi concreti e rilevanti presenti agli atti del processo per giustificare la quantificazione della pena. Poiché la motivazione esisteva ed era congrua, non c’era spazio per un intervento della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Limiti all’Impugnazione della Pena e Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza conferma che un ricorso in Cassazione incentrato unicamente sulla presunta eccessività della pena ha scarsissime probabilità di successo. Affinché la Suprema Corte possa intervenire, è necessario dimostrare un vizio di legge o un’illogicità manifesta e palese nella motivazione del giudice di merito, non una semplice divergenza di valutazione. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di ammissibilità.
È possibile fare ricorso in Cassazione sostenendo che la pena decisa da un giudice è troppo alta?
No, in linea di principio. La Corte di Cassazione ha stabilito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso basato solo sull’eccessività della pena è inammissibile se il giudice ha motivato la sua scelta in modo adeguato e logico, basandosi sugli elementi del caso.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’ in questo contesto?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte. Questo accade perché solleva questioni, come la valutazione dell’entità della pena, che non sono di competenza della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORGENTE NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso -con cui si contesta l’eccessività della pena- è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, in contrasto con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella di screzionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.