Discrezionalità del Giudice: la Cassazione sui Limiti alla Motivazione della Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e sui limiti del sindacato di legittimità. Il caso riguarda un ricorso avverso una condanna per furto aggravato, in cui la difesa lamentava una carenza di motivazione sia sulla norma applicata sia sulla scelta di una pena base superiore al minimo edittale. La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ha riaffermato principi consolidati in materia.
Il Caso in Analisi
L’imputato, condannato in primo e secondo grado per furto aggravato in concorso, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due vizi principali della sentenza della Corte d’Appello. In primo luogo, sosteneva che i giudici non avessero specificato se la pena fosse stata determinata secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti o secondo quella, più severa, introdotta da una legge del 2019. In secondo luogo, contestava la mancata motivazione sulla decisione di fissare una pena base superiore al minimo previsto dalla legge, ritenendola ingiustificata.
La Discrezionalità del Giudice nella Graduazione della Pena
Il cuore della decisione della Cassazione ruota attorno al principio della discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice che valuta i fatti. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione fornita è logica e non manifestamente contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo onere motivazionale. La scelta di una pena superiore al minimo era stata giustificata facendo riferimento alla “spiccata capacità a delinquere” dell’imputato. Tale valutazione era supportata da elementi concreti, ovvero i suoi numerosi precedenti penali e giudiziari, alcuni dei quali relativi a reati della stessa natura.
Applicazione della Legge nel Tempo e Motivazione Sufficiente
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha implicitamente respinto la doglianza. Ha infatti osservato che la pena base individuata dai giudici di merito si inseriva “correttamente nella cornice edittale prevista all’epoca dei fatti”. Questa affermazione chiarisce che il giudice ha correttamente applicato il principio del tempus regit actum, utilizzando come riferimento la legge in vigore al momento della commissione del reato, e non la successiva normativa più sfavorevole.
Secondo la Suprema Corte, una motivazione che si fonda sui precedenti penali dell’imputato per giustificare una pena superiore al minimo è pienamente legittima e sufficiente, in quanto permette di personalizzare la sanzione in base alla pericolosità sociale del reo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la valutazione sulla misura della pena è un apprezzamento di merito che sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non sia frutto di un’applicazione errata della legge o supportata da una motivazione inesistente o palesemente illogica. Nel caso di specie, la motivazione c’era ed era ancorata a dati oggettivi (i precedenti penali). Pertanto, la decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da vizi, confermando che il riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi trascorsi giudiziari, è un argomento valido per inasprire la pena base pur rimanendo all’interno della cornice edittale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: la scelta della pena è un’attività centrale della discrezionalità del giudice, che può essere criticata in Cassazione solo per vizi di legalità o di logica manifesta, non per una diversa valutazione dell’opportunità della sanzione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le doglianze sulla quantificazione della pena devono essere formulate in modo rigoroso, evidenziando un errore di diritto o un’irragionevolezza palese nella motivazione, e non una semplice discordanza con la valutazione del giudice. La decisione sottolinea inoltre l’importanza dei precedenti penali come elemento concreto su cui fondare la personalizzazione del trattamento sanzionatorio.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, se la contestazione riguarda esclusivamente la valutazione di merito del giudice. Il ricorso è ammissibile solo se si lamenta una violazione di legge (es. pena al di fuori dei limiti legali) o un vizio di motivazione, come la sua totale assenza o la sua manifesta illogicità.
Come può un giudice giustificare una pena superiore al minimo legale?
Il giudice può legittimamente basare la sua decisione sulla spiccata capacità a delinquere dell’imputato. Tale valutazione può essere desunta da elementi concreti come i precedenti penali e giudiziari, specialmente se sono specifici per reati della stessa natura.
Se una legge più severa entra in vigore dopo la commissione di un reato, quale si applica?
Si applica sempre la legge in vigore al momento della commissione del reato (principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole). In questo caso, la Corte ha confermato che la pena è stata correttamente calcolata sulla base della cornice edittale prevista dalla normativa vigente all’epoca dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1277 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1277 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, primo e terzo comma, e 625, n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti e sulla ritenuta recidiva specifica infraquinquennale e a pena eseguita;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso – che denunciano rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte di appello non avrebbe motivato sulla norma applicata nella determinazione della pena base, a fronte della deduzione difensiva che sottolineava che all’epoca dei fatti in contestazione non fosse applicabile l’inasprimento di pena previsto dall’art. 624bis così come novellato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36; e violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe omesso di motivare con riguardo alle ragioni sottese all’individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ha assolto al connesso onere argomentativo mediante il riferimento alla spiccata capacità a delinquere dell’imputato, desumibile dai molteplici precedenti penali e giudiziari, anche di natura specifica, e dovendosi inoltre conseguentemente osservare che la pena base così individuata si inserisce correttamente nella cornice edittale prevista all’epoca dei fatti;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.