La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui confini della discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. Il caso offre spunti fondamentali per comprendere quando e come una sentenza può essere impugnata per vizi di motivazione legati alla severità della sanzione inflitta. La pronuncia chiarisce che, se la valutazione del giudice è logica e ancorata ai fatti, diventa insindacabile in sede di legittimità.
I Fatti: Furto con Destrezza e Uso Indebito di Carte
Due individui venivano condannati in primo e secondo grado per aver commesso, in concorso tra loro, un furto aggravato e l’indebito utilizzo di carte di credito. Secondo la ricostruzione, i due si erano impossessati del telefono cellulare e del borsellino di una donna, sottraendoli dall’abitacolo della sua auto. La tecnica utilizzata era quella della distrazione: mentre la vittima era ferma, le chiedevano pretestuose indicazioni stradali per poter agire indisturbati. Successivamente, utilizzavano le carte di credito trafugate per compiere ulteriori operazioni illecite.
L’Appello e il Ricorso in Cassazione
La Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la responsabilità penale degli imputati, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e una specifica attenuante, ma bilanciandole come equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate. Gli imputati, non soddisfatti della decisione, proponevano ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: il vizio di motivazione. Essi sostenevano che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché non fosse possibile concedere le attenuanti nella loro massima estensione, né avesse motivato in modo puntuale gli aumenti di pena per i reati satellite commessi in continuazione.
La Discrezionalità del Giudice secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il cuore della decisione risiede nel principio consolidato secondo cui la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente assolto al suo onere argomentativo. La motivazione faceva riferimento a elementi concreti e decisivi, quali:
* Le modalità insidiose della condotta: Il modus operandi descritto come “collaudato” evidenziava una particolare scaltrezza e pericolosità.
* La gravità dei fatti: La natura del reato e le sue conseguenze sono state tenute in debita considerazione.
* La personalità degli imputati: I giudici hanno valorizzato i precedenti penali “significativi e specifici”, che dimostravano un “approccio professionale all’azione furtiva”.
Questi elementi, secondo la Cassazione, erano più che sufficienti a giustificare sia il diniego della prevalenza delle attenuanti, sia la quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha chiarito che non è richiesta una motivazione analitica per ogni singolo aspetto della determinazione della pena. È sufficiente che il giudice dia conto delle ragioni che lo hanno portato a quella specifica quantificazione, facendo riferimento ai criteri generali dell’art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del reo). Il riferimento al modus operandi e ai precedenti penali specifici costituisce una motivazione logica e coerente, che rende la decisione del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità. Contestare tale valutazione equivarrebbe a chiedere alla Cassazione una nuova e non consentita valutazione dei fatti.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale penale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia, ma non illimitata. Il suo esercizio deve essere motivato, ma la motivazione può essere anche sintetica, purché ancorata a elementi di fatto concreti e non appaia illogica o contraddittoria. Per gli imputati, ciò significa che un ricorso basato unicamente sulla presunta eccessività della pena ha scarse probabilità di successo, se il giudice di merito ha costruito una motivazione coerente basata sulla gravità del comportamento e sulla storia criminale del reo.
Quando la motivazione di una sentenza sulla pena è considerata sufficiente?
La motivazione è sufficiente quando il giudice fonda la sua decisione sui criteri della gravità del reato e della personalità del colpevole (art. 133 c.p.), facendo riferimento a elementi concreti come le modalità della condotta (modus operandi) e i precedenti penali, senza che sia necessaria una spiegazione analitica per ogni singolo aspetto della pena.
È possibile contestare in Cassazione la mancata prevalenza delle attenuanti?
No, se la decisione del giudice di merito di non concedere la prevalenza delle attenuanti è logicamente motivata da fattori come la particolare insidiosità del comportamento e la presenza di precedenti specifici. La graduazione del bilanciamento tra circostanze rientra nella discrezionalità del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato o privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1263 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1263 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato l’affermazione di responsabilità penale pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Nocera Inferiore per i delitti di cui agli artt. 624, 625, n. 2, e 493-ter cod. pen., commessi in concorso tra loro, per essersi impossessati al fine di trarne profitto del telefono cellulare e del borsellino di NOME, sottraendoli dall’abitacolo della vettura di quest’ultima mentre la distraevano chiedendole pretestuose indicazioni stradali, e per aver utilizzato indebitamente le carte di credito trafugate alla vittima con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. in misura equivalente alle aggravanti ed alla recidiva contestate e unificati i reati in continuazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione poiché la Corte non avrebbe compiutamente motivato sul punto dell’impossibilità di concedere le attenuanti nella massima estensione, anche alla luce della finalità rieducativa della pena, limitandosi a fare riferimento alla gravità oggettiva della condotta ed alla personalità degli imputati, e poiché avrebbe ritenuto infondato il motivo di appello che lamentava la mancata motivazione degli aumenti di pena per i singoli reati satellite omettendo di motivare adeguatamente – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ne ha fatto esercizio in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed assolvendo correttamente l’onere argomentativo – anche in relazione agli incrementi per la continuazione – mediante il riferimento alle modalità particolarmente insidiose della condotta, modus operandi collaudato dei due imputati, quale elemento decisivo per il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti, ed alla gravità dei fatti ed alla personalità degli imputati, gravati da precedenti significativii specifici, che mostravano un approccio professionale all’azione furtiva;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.