Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9718 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/05/1977
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena irrogata nei confronti dell’odierno ricorrente per i reati di furto tent e ricettazione a lui ascritti (in particolare per il mancato contenimento della pena base e dell’aumento determinato per il riconoscimento della continuazione in misura prossima al minimo edittale, oltre che per l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche) risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni;
che, in primis, emerge come l’odierno ricorrente, nella sostanza, abbia rivendicato un inesistente diritto alla determinazione della pena in misura pari o comunque prossima al minimo della pena, dovendosi, invece, a tal proposito, sottolineare che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciat negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
che, in secundis, anche per quanto attiene al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art.62-bis cod. pen., deve ribadirsi il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare tale diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti@ mancata i kOplicazione delle /Addette circostanzg Set considerando che esso può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendo essere valorizzati in tal senso anche i soli precedenti penali del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
che, in conclusione, a fronte di una compiuta motivazione esente da vizi logici, deve sottolinearsi come l’onere argomentativo del giudice sul punto sia stato
adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024.