Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMENOME COGNOME NATA IL 26/08/1975) nato il 26/08/1978
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Rilevato che con l’unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte di appello – pur a fronte della parziale assoluzione dal reato di cui al capo F (episodio sub 3) e della esclusione della aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, D.P.R. n. 309 del 1990 – mantenuto la medesima pena base determinata dal primo Giudice in relazione a tale addebito ( anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa);
ritenuto che la doglianza è manifestamente infondata. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione). E’ da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art 133 cod. pen., riten prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n. 5519 del 21/04/197 COGNOME, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288). Quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pen congrua” o “pena equa” (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 già cit.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 già cit.), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (. 4) attraverso il riferimento alla gravità del fatto (elemento ritenuto decisivo) a front
,
del quale è stata giudicata “equa” la rideternninazione della pena base in m poco superiore al minimo edittale (si vedano, in particolare le pagg. 6-7
sentenza impugnata).
L’intervenuta esclusione della aggravante di cui all’art. 80, comma secon
D.P.R. n. 309 del 1990 non poteva in alcun modo influire sulla rideterminazio della pena operata dalla Corte di merito in quanto essa risulta essere stata
dal primo Giudice, unitamente alla ritenuta recidiva reiterata specifi infraquinquennale, in termini di equivalenza alle concesse attenuanti generic
tale giudizio di bilanciamento non poteva essere modificato stante il di normativo di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025
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Il Presidente