Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il 24/11/1981
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord dell’8 gennaio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionaimente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’COGNOME, a mezzo del proprio difensore’ ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, relativo all’entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra verso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione del numero non irrisorio di dosi di stupefacenti detenute.
Il ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, essendosi limitato a richiamare la modesta entità del fatto, già considerata alla luce della riqualificazione nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 d 1990 operata dal Tribunale, e a dedurre la presunta carenza motivazionale; non illustra, tuttavia, le ragioni specifiche per le quali, a suo avviso, ai fini del trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuta irrogare una pena di entità inferiore.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.