La Discrezionalità del Giudice nella Pena: Limiti e Insindacabilità
Uno dei pilastri del nostro sistema penale è la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena. Questo principio, sancito dagli articoli 132 e 133 del codice penale, conferisce al magistrato il potere di adattare la sanzione alla specifica gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, fino a che punto può spingersi questa valutazione? E quando è possibile contestarla in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro riepilogo dei limiti di tale sindacato, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava proprio il trattamento sanzionatorio.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Difetto di Motivazione
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il trattamento sanzionatorio. In particolare, si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in un regime di prevalenza rispetto a un’aggravante specifica. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non aveva adeguatamente motivato la sua decisione, limitandosi a una valutazione che si riteneva ingiusta.
La Discrezionalità del Giudice e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la graduazione della pena, così come il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere non è censurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o del tutto assente.
Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e l’adeguatezza della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica del percorso argomentativo seguito dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
L’Onere Argomentativo del Giudice di Merito
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha evidenziato come il giudice d’appello avesse pienamente assolto al suo onere argomentativo. La sentenza impugnata faceva esplicito riferimento a elementi concreti per giustificare la severità del trattamento sanzionatorio. In particolare, era stato sottolineato che il ricorrente aveva avuto un ruolo tutt’altro che marginale nella commissione del reato, avendo:
* Ricevuto la refurtiva da un complice.
* Agito direttamente per prelevare il denaro dalla borsa della persona offesa.
* Tentato di ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.
Questo riferimento a elementi fattuali specifici è stato ritenuto sufficiente a costituire una motivazione congrua e non meramente apparente, rendendo così l’esercizio della discrezionalità del giudice incensurabile in quella sede.
Le Motivazioni
La decisione si fonda sulla distinzione netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La valutazione sulla gravità del fatto, sulla colpevolezza e sulla pericolosità sociale dell’imputato, elementi che guidano la determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p., appartiene esclusivamente al giudice che ha trattato il processo nelle sue fasi iniziali. Contestare l’esito di questa valutazione in Cassazione equivale a chiedere un nuovo esame dei fatti, compito che esula dalle competenze della Suprema Corte. Il ricorso è stato quindi giudicato manifestamente infondato perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito, mascherandola da vizio di motivazione, laddove una motivazione, seppur sintetica, era presente e logicamente coerente.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma che per contestare con successo una pena in Cassazione non è sufficiente ritenerla sproporzionata. È necessario dimostrare un vizio giuridico o un’illogicità manifesta nel ragionamento del giudice. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito rimane sovrana. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del ricorso presentato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di ridurre una pena ritenuta troppo severa?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti per decidere se una pena sia giusta o meno. Può annullare la decisione sulla pena solo se la motivazione del giudice è assente, palesemente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Cosa significa che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice?
Significa che la legge affida al giudice di merito il compito di stabilire l’entità esatta della pena entro i limiti minimi e massimi previsti, basandosi su criteri come la gravità del reato e la personalità del colpevole (art. 133 c.p.). Questa scelta, se motivata, è considerata insindacabile.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito senza evidenziare un reale vizio di legge. La Corte di Cassazione ha verificato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione sufficiente, facendo riferimento a elementi concreti (il ruolo attivo dell’imputato nel reato), rendendo così l’impugnazione manifestamente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4572 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4572 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Ballsh Fier (Albania) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che , nella specie, l’onere argomentativo del giudice Ł stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 12-13 della sentenza impugnata, ove si rileva come il ricorrente abbia svolto un ruolo tutt’altro che marginale nella commissione del reato, avendo egli ricevuto la refurtiva da parte del coimputato, agito direttamente per prelevare il denaro dalla borsa della persona offesa, nonchØ tentato di impedire l’intervento delle forze dell’ordine);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Ord. n. sez. 1357/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO