Discrezionalità del Giudice: La Cassazione sul Bilanciamento delle Circostanze
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di tentato furto aggravato, cogliendo l’occasione per ribadire un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. La decisione sottolinea come il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, così come la valutazione della recidiva, rientrino nel potere valutativo del giudice, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di vizi logici o giuridici manifesti.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato. La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo a tre specifici punti:
1. La mancata esclusione della recidiva.
2. Il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata.
3. La mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.).
In sostanza, il ricorrente chiedeva una valutazione più benevola della sua posizione, finalizzata a ottenere una riduzione della pena inflitta, pari a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per il tentato furto di merce del valore di 268 euro.
La Decisione della Cassazione e la Discrezionalità del Giudice
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nel consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la graduazione della pena e il bilanciamento delle circostanze costituiscono espressione della discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, ma non può essere oggetto di una nuova valutazione nel merito da parte della Corte di Cassazione. Il ruolo della Cassazione, infatti, è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Infondato?
La Corte ha ritenuto che l’onere argomentativo del giudice d’appello fosse stato pienamente assolto. La sentenza impugnata, infatti, aveva fornito una motivazione congrua e puntuale per giustificare il giudizio di equivalenza tra le circostanze e la conferma della recidiva. In particolare, i giudici di merito avevano dato il giusto peso a due elementi chiave:
* I precedenti penali: L’imputato aveva ben sette precedenti penali, un dato che, secondo la Corte, connotava le plurime vicende processuali a suo carico e impediva di considerare l’episodio come un fatto isolato.
* Le circostanze del fatto: Il valore della merce sottratta (268 euro) non è stato ritenuto così modesto da giustificare l’applicazione dell’attenuante speciale del danno di lieve entità.
La pena finale di sei mesi e 300 euro di multa è stata considerata congrua e proporzionata alla gravità del fatto, tenuto conto di tutti gli elementi emersi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la determinazione della pena è un’attività squisitamente valutativa, affidata alla saggezza e all’esperienza del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare questa valutazione, senza evidenziare palesi illogicità o errori di diritto, è destinato all’inammissibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le censure relative alla quantificazione della pena devono essere argomentate in modo rigoroso, dimostrando non una mera ‘ingiustizia’ della sanzione, ma un vero e proprio vizio nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Per l’imputato, la pronuncia serve da monito: la presenza di un curriculum criminale significativo riduce notevolmente le possibilità di ottenere un trattamento sanzionatorio mite, in quanto incide pesantemente sulla valutazione della sua pericolosità sociale e della sua capacità a delinquere, parametri centrali nella discrezionalità del giudice.
Un imputato può ricorrere in Cassazione per chiedere semplicemente una pena più bassa?
No. Secondo questa ordinanza, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa valutazione del merito sulla congruità della pena. La Corte può intervenire solo se la motivazione del giudice di grado inferiore è palesemente illogica o viola la legge.
Quanto contano i precedenti penali nella determinazione della pena?
I precedenti penali hanno un peso molto rilevante. Nel caso specifico, i sette precedenti dell’imputato sono stati un elemento decisivo per giustificare sia il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti, sia la valutazione complessiva di congruità della pena, in quanto dimostrano una persistente tendenza a delinquere.
Cosa si intende per ricorso ‘manifestamente infondato’?
Un ricorso è ‘manifestamente infondato’ quando le ragioni presentate sono, a una prima e immediata analisi, palesemente prive di qualsiasi fondamento giuridico. In questo caso, contestare la discrezionalità del giudice nella valutazione della pena, quando questa è stata esercitata con una motivazione logica e coerente, è stato considerato un motivo manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva con conseguente mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è oltre che generico, non consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. della sentenza impugnata ove si offre una puntuale valutazione sulle ragioni che militano, in ogni caso, per il giudizio di equivalenza in considerazione, in particolare, del poco rilevante peso specifico delle circostanze che hanno indotto a riconoscere le attenuanti generiche; si vedano, sempre a pag. 3, gli argomenti che evidenziano i sette precedenti penali e le circostanze del fatto e quelle che connotano le plurime vicende processuali a carico dell’imputato, che consentono di ritenere non affatto isolato l’episodio de quo e comunque motivato il punto sulla recidiva, tenuto anche conto, per altro verso, che il giudizio finale è nei termini della congruità della pena inflitta – di mesi sei di reclusione e di euro 300 di multa per il reato di tentato furt aggravato di merce del valore, non affatto modesto come assume il ricorso, di euro 268); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.