Discrezionalità del giudice: i limiti nel calcolo della pena
La discrezionalità del giudice rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché permette di adattare la sanzione astratta prevista dalla legge alla realtà concreta del fatto commesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittimità di una pena superiore al minimo edittale, chiarendo quando la motivazione del magistrato può considerarsi soddisfacente.
Il caso in esame
Un cittadino ha proposto ricorso contro una sentenza della Corte di Appello, lamentando un vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, il giudice avrebbe stabilito una pena eccessiva senza giustificare adeguatamente lo scostamento dai minimi previsti dalla legge. La questione centrale riguardava dunque la capacità del giudice di merito di motivare il proprio potere decisionale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che la graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non è però assoluto, ma deve essere esercitato seguendo i binari tracciati dal legislatore, con particolare riferimento alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole.
Implicazioni pratiche
Questa decisione conferma che non esiste un diritto dell’imputato all’applicazione del minimo della pena. Se il giudice fornisce una spiegazione logica e coerente degli elementi che lo hanno spinto a optare per una sanzione più severa, tale scelta non è sindacabile in sede di legittimità. La difesa deve quindi concentrarsi sulla contestazione specifica dei criteri di valutazione del fatto piuttosto che sul mero dato numerico della condanna.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sul principio secondo cui la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è vincolata al rispetto degli articoli 132 e 133 del codice penale. I giudici hanno rilevato che, nel caso specifico, l’onere argomentativo era stato pienamente assolto. La sentenza di merito conteneva infatti riferimenti congrui agli elementi ritenuti decisivi per la valutazione della gravità del fatto. Quando la motivazione è presente e logicamente strutturata, il vizio di legittimità non può sussistere, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce la stabilità delle decisioni di merito quando queste sono sorrette da una motivazione adeguata. La determinazione del trattamento sanzionatorio rimane una prerogativa del giudice che ha visionato le prove e i fatti, purché egli dia conto del percorso logico seguito. Per il ricorrente, l’inammissibilità ha comportato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore della Corte verso i ricorsi privi di fondamento giuridico.
Il giudice può applicare una pena superiore al minimo previsto dalla legge?
Sì, il giudice ha il potere discrezionale di determinare la pena tra il minimo e il massimo edittale, a patto che motivi la sua scelta in base alla gravità del reato e alla personalità del reo.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Il ricorso viene rigettato senza esame nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quali norme regolano la determinazione della pena?
Le norme principali sono gli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di valutare oggettivamente il reato e soggettivamente il colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41618 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41618 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazion alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo manifestamente infondato in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurispr questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle d previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente a pagina 2, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevan rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente