Discrezionalità del Giudice: Quando la Motivazione Sintetica è Sufficiente?
La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema penale. Ma fino a che punto si estende questo potere e quali sono gli obblighi di motivazione? Con l’ordinanza n. 25210 del 2024, la Corte di Cassazione torna su questo tema cruciale, chiarendo quando una motivazione sintetica è pienamente legittima e quando, invece, è richiesto un approfondimento maggiore.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivo, chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche e una pena più mite. La sua difesa, tuttavia, si basava su argomentazioni che la Corte di Cassazione ha definito “generiche e riproduttive” di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte nel grado precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla corretta applicazione, da parte della Corte di Appello, dei principi che regolano la quantificazione della pena. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse già fornito una motivazione congrua, spiegando perché, pur escludendo la recidiva, non riteneva di concedere le attenuanti generiche. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e l’Art. 133 c.p.
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della discrezionalità del giudice. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la graduazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. Per adempiere all’obbligo di motivazione, non è sempre necessaria una disamina analitica di ogni singolo elemento preso in considerazione.
Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice dia conto dei criteri utilizzati, anche con espressioni sintetiche o con un semplice richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato, come previsto dall’art. 133 del codice penale. L’onere di una motivazione specifica e dettagliata sorge solo in un caso particolare: quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato.
In questo caso, la Corte di Appello aveva correttamente bilanciato gli elementi a disposizione, giustificando la pena senza che fosse necessario un apparato argomentativo particolarmente esteso. Le lamentele del ricorrente, essendo generiche, non erano in grado di scalfire la logicità della decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la difficoltà di contestare in Cassazione la misura della pena inflitta dai giudici di merito. Un ricorso basato sulla mera percezione di “eccessività” della sanzione ha scarse probabilità di successo se non è supportato dalla denuncia di un vizio logico manifesto o di un’errata applicazione della legge.
La decisione rafforza l’autonomia e la discrezionalità del giudice di merito, il quale, conoscendo direttamente gli atti processuali, è nella posizione migliore per valutare tutti gli elementi rilevanti ai fini della commisurazione della pena. Per gli avvocati, ciò significa che le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere estremamente specifiche, evidenziando profili di palese irragionevolezza o di mancata considerazione di elementi decisivi, piuttosto che limitarsi a una generica richiesta di clemenza.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
Sì, ma con dei limiti precisi. Il ricorso non può basarsi su una generica lamentela di eccessività. È necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o che ha omesso di valutare elementi decisivi, oppure che ha violato la legge nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p.
Quando il giudice deve fornire una motivazione dettagliata sulla pena?
Secondo la Corte, una motivazione specifica e dettagliata è richiesta soltanto quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge per quel tipo di reato. In tutti gli altri casi, sono sufficienti motivazioni sintetiche o un richiamo alla gravità del fatto.
Cosa accade se un ricorso viene giudicato generico?
Se la Corte di Cassazione ritiene che i motivi del ricorso siano generici, cioè non specifici e non in grado di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, dichiara il ricorso inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25210 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzioNOMErio, ritenuto eccessivo, ris generico e riproduttivo di doglianza adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che, p mezzo delle precise argomentazioni che hanno portato a escludere la recidiva ritenuta dal Primo giudice e non concedere, invece, le richieste attenuanti generiche, ha in concreto dato con degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. alla base della quantificazione della pena; che a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il qu assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei cri cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettaglia spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Masl:ro, Rv. 271243);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.