Discrezionalità del giudice e determinazione della pena
La discrezionalità del giudice nella determinazione della sanzione penale costituisce un elemento centrale del nostro ordinamento, garantendo che la pena sia proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, tale potere non è assoluto, ma deve muoversi entro i binari tracciati dal legislatore e deve essere sempre sorretto da una motivazione logica e coerente.
Il caso oggetto di ricorso
Un imputato, condannato per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 c.p., ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione del minimo edittale di pena. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe dovuto attestarsi sulla soglia minima prevista dalla legge, contestando dunque i criteri utilizzati per la quantificazione della sanzione finale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che la graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale facoltà viene esercitata in aderenza ai principi enunciati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, i quali impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Implicazioni sulla determinazione della pena
Il controllo della Cassazione sulla misura della pena è limitato alla verifica della sussistenza di una motivazione. Se il giudice di merito indica chiaramente gli elementi ritenuti decisivi per fissare la pena base o per applicare aumenti e diminuzioni legati alle circostanze, la sua scelta non può essere messa in discussione nel giudizio di legittimità. Nel caso di specie, l’onere argomentativo è stato ritenuto adeguatamente assolto.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio secondo cui la determinazione della pena non è un calcolo matematico obbligato verso il minimo edittale, ma un atto valutativo riservato al giudice che ha proceduto all’accertamento dei fatti. La discrezionalità del giudice è legittimamente esercitata quando la sentenza dà conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all’art. 133 c.p. utilizzati per personalizzare la sanzione. Poiché la sentenza impugnata conteneva un riferimento congruo agli elementi rilevanti, il motivo di ricorso è stato giudicato non consentito dalla legge in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, il tentativo di ottenere una riduzione della pena in Cassazione basandosi esclusivamente sulla richiesta del minimo edittale è destinato all’inammissibilità. La decisione conferma che, in assenza di vizi logici macroscopici nella motivazione, la quantificazione della sanzione operata nei gradi di merito resta definitiva. Oltre al rigetto del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per l’inammissibilità dell’impugnazione.
Si può ricorrere in Cassazione solo per chiedere il minimo della pena?
No, un ricorso basato esclusivamente sulla mancata applicazione del minimo edittale è considerato inammissibile se il giudice di merito ha motivato correttamente la sua scelta.
Quali criteri usa il giudice per decidere la pena?
Il giudice deve seguire gli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato, i motivi a delinquere e la personalità del colpevole.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7143 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7143 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione del minimo edittale di pena per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito da legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercit aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda particolare l’unica pagina dedicata alla motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026